Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1948 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MELFER DI BAZZO LINA & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Santin Piero e Enrico

Bottai, e presso lo studio del secondo in Roma, via Domenico Barone

n. 31, elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Venezia n. 241/05,

depositata il 18 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Enrico Bottai, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 18 luglio 2005, il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla MELFER di BAZZO LINA & C. s.a.s. nei confronti del Comune di Cavallino Preporti avverso il verbale di contestazione in data (OMISSIS), concernente la violazione degli artt. 13, 17 e 21 del regolamento comunale sulla pubblicità; violazioni per le quali era stato disposto il pagamento della somma di Euro 6.302,89;

che il Giudice di pace ha rilevato che il verbale di contestazione era stato emesso dalla DOMUS GPA s.r.l., alla quale il Comune di Cavallino Treporti aveva affidato in concessione il servizio di pubbliche affissioni;

che si trattava di una concessione in forza della quale il concessionario subentrava al concedente nella gestione del servizio e che ciò era avvenuto nel caso di specie, dal momento che tutto il processo di formazione ed esecuzione del provvedimento opposto era stato posto in essere e sottoscritto dalla DOMUS GPA, la quale aveva anche provveduto alla notifica del verbale;

che, pertanto, secondo il Giudice di pace, l’unica legittimata passiva rispetto all’opposizione proposta dalla MELFER era la DOMUS GPA, con esclusione di ogni legittimazione in capo al Comune;

che per tali ragioni doveva anche escludersi che potesse essere autorizzata l’estensione del contraddittorio nei confronti del Comune;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la MELFER di Bazzo Lina & C. s.a.s., sulla base di due motivi, illustrati da memoria;

che, con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., rilevando che l’unico beneficiario della prestazione posta a carico di chi occupa spazi pubblici tari è il Comune e non anche il concessionario, con la conseguenza che lo stesso Comune avrebbe dovuto essere considerato legittimato passivo nelle relative controversie, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui era in discussione la pretesa sostanziale e non anche i profili formali della procedura di riscossione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 rilevando come il Giudice di pace abbia errato a dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune e la inammissibilità dell’opposizione proposta, dal momento che nello speciale procedimento di cui ala citata disposizione è proprio il giudice adito che, letto il ricorso in opposizione, individua l’autorità alla quale deve essere notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato che, dalla sentenza impugnata, emerge chiaramente che il ricorso in opposizione ha avuto ad oggetto un verbale di contestazione emesso per violazione di norme del regolamento comunale di pubblicità;

che detto ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Giudice di pace per l’assorbente ragione che il ricorso in opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 è ammissibile solo ed esclusivamente nei confronti dei verbali di accertamento relativi alle violazioni di norme del codice della strada che, infatti, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione per cui il verbale di accertamento di violazioni amministrative è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente stabilito dalla legge; quando invece, come nella specie, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione determinandone eventualmente l’entità, emanando l’ordinanza ingiunzione che potrà essere oggetto di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (Cass., n. 18320 del 2007; Cass., S.U., n. 16 del 2007);

che non ha rilevanza il fatto che il Comune non abbia eccepito nel giudizio di merito l’improcedibilità del ricorso originario, giacchè, – traducendosi l’irritualità dell’esperimento dell’opposizione contro il verbale di accertamento nel difetto di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, il rilievo può essere apprezzato anche di ufficio, anche in sede di legittimità (Cass., n. 18320 del 2007, cit.);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., perchè il giudizio non poteva essere proposto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere proposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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