Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1948 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., in proprio, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

B.A., B.L., B.M.S.,

B.M., O.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/02/2007 r.g.n. 264/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del solo primo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di O.J., avanzata nei confronti degli eredi di S.A., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive.

La Corte del merito, innanzitutto, disattendeva la richiesta di sospensione necessaria del giudizio, spiegata in relazione alla definizione delle cause rispettivamente di riconoscimento giudiziale di paternità e di petizione dell’eredità promosse da T. F., e tanto in ragione del rilievo che le parti convenute nel giudizio di primo grado non avevano negato la loro legittimazione passiva quali eredi, sia pure con beneficio d’inventario, con la conseguenza che le questioni oggetto delle cause proposte dal T., alle quali l’ O. era del tutto estranea, non costituivano un indispensabile antecedente logico giuridico della decisione della presente controversia.

Riteneva, poi, detta Corte che non essendo stata fissata in sede di riassunzione l’udienza per l’espletamento della prova testimoniale, l’ O. non poteva considerarsi decaduta dalla relativa prova per non aver citato i testi per la prima udienza fissata a seguito della riassunzione.

Escludeva, infine, la Corte territoriale la dedotta inammissibilità della azione di cui alla presente causa siccome esercitata in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario essendovi sempre interesse del creditore a procurarsi un titolo giudiziale da far valere nella procedura predetta.

Avverso questa sentenza C.F. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla mancata sospensione della causa di lavoro all’esito della petizione dell’eredità, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “il processo relativo all’azione di condanna promossa contro gli eredi apparenti va sospeso all’esito del giudizio di riconoscimento della qualità di figlio naturale del de cuius e all’azione di petizione dell’eredità?”.

Con la seconda censura il C., allegando violazione dell’art. 103 disp. att. c.p.c. e artt. 420 e 303 c.p.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “fissata l’udienza di assunzione delle prove avanti al giudice del lavoro e dichiarata l’interruzione in detta udienza per il verificarsi di evento interruttivo, la fissazione dell’udienza per la prosecuzione deve specificare che è finalizzata all’assunzione delle prove o tale specificazione è in re ipsa?”.

Con la terza critica il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 499, 500 e 501 c.p.c., per aver ritenuto possibile la coesistenza dell’azione di cognizione ordinaria in presenza di dichiarazione di credito in ambito di eredità beneficiata, prospetta ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: “l’azione ordinaria di accertamento e di condanna proposta dal creditore contro gli eredi beneficiati può coesistere con la speciale procedura di dichiarazione di credito nell’ambito della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata o non è un’inammissibile doppione?”.

L’esame del primo e terzo motivo del ricorso è pregiudiziale.

Relativamente alla prima censura concernente la mancata sospensione della causa di lavoro sino all’esito della azione di petizione dell’eredità, rileva il Collegio che la stessa è infondata.

E’ infatti principio di questa Corte che la sospensione necessaria del processo, prevista dall’art. 295 c.p.c., postula la dipendenza della decisione dall’esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito, con la conseguenza che l’indicata situazione non è ravvisabile quando non vi sia coincidenza delle parti delle sue contese, perchè i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell’una causa possa determinare la decisione dell’altra (per tutte V. Cass. 21 gennaio 2000 n. 661).

Nella specie, come rilevato dal giudice di appello, l’ O. è estranea alla causa proposta dal T. e, quindi, è da escludere che la pronuncia da adottarsi nella causa di petizione dell’eredità e di riconoscimento della qualità di figlio naturale sia idonea ad assumere effetto vincolante in questa causa.

Anche la terza censura concernente la coesistenza dell’azione di cognizione ordinaria in presenza di dichiarazione di credito in ambito di eredità beneficiata è infondata.

Infatti è massima di questa Corte che in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall’art. 506 c.c., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell’ambito della stessa sull’eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. (Cass. 30 marzo 2001 n. 4704 e Cass. 14 marzo 2003 n. 3791, nonchè Cass. 3 dicembre 2008 n. 28749).

E’, altresì, infondato il secondo motivo riguardante la decadenza dalla prova testimoniale articolata dalla controparte per non aver questa, in sede di prima udienza fissata a seguito della riassunzione della causa interrotta per la morte di una delle parti, citato i testi da escutere.

La giurisprudenza di questa stessa sezione lavoro della Cassazione ha, invero, affermato che l’art. 104 disp. att. c.p.c., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l’udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest’ultima richieda espressamente l’esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall’art. 208 c.p.c., per l’ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell’assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione (Cass. 3690/04 e Cass. 17766/04).

Nella specie il ricorrente non ha allegato, in violazione del principio di autosufficienza, che la controparte non ha richiesto l’esame dei testi non intimati da espletarsi in una successiva udienza.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese di legittimità non avendo le parti intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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