Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1948 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1948 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 3334 – 2016 R.G. proposto da:
TECNO IMPIANTI s.r.l. – c.f. 02816350231 – in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale
in calce al ricorso dall’avvocato Giorgio Concas ed elettivamente domiciliata in
Roma, al viale Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’avvocato Marco Angeletti.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della PROGETTOCASA s.r.l. – c.f. 02728170925 – in
persona del dottor Claudio Montecchio, rappresentato e difeso in virtù di procura
speciale in calce al controricorso dall’avvocato Carlo Pagani ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via G. B. Vico, n. 1, presso lo studio dell’avvocato
Lorenzo Prosperi Mangili.
CONTRORICORRENTE
e
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 di CARBONIA

Data pubblicazione: 25/01/2018

INTIMATA
avverso la sentenza n. 827/2015 della corte d’appello di Brescia,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Mantova la “Tecno Impianti” s.r.l.
e l’ “Azienda Sanitaria Locale n. 7” di Carbonia.
Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi inopponibile al fallimento della s.r.l.
“Progettocasa” e comunque inefficace e/o nullo e/o annullarsi il contratto di
cessione di immobile stipulato con scrittura del 15.4.2005 dalla “Progettocasa”
s.r.l. e dalla “Tecno Impianti” s.r.l. nonché dichiararsi inopponibile al fallimento
della s.r.l. “Progettocasa” e comunque inefficace e/o nullo e/o annullarsi il
contratto di locazione stipulato con scrittura dell’1.3.2006 dalla “Tecno Impianti”
s.r.l. e dall’ “Azienda Sanitaria Locale n. 7” di Carbonia.
Si costituiva la “Tecno Impianti” s.r.I..
Deduceva, tra l’altro, che la scrittura di cessione di immobile doveva a vario
titolo reputarsi munita di data certa anteriore al fallimento.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed esperiva istanze
riconvenzionali.
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace l’ “Azienda Sanitaria Locale n.
7” di Carbonia.
Con sentenza n. 906/2011 l’adito tribunale accoglieva in larga parte le
domande del curatore attore e dichiarava inammissibili ovvero rigettava le
domande riconvenzionali della “Tecno Impianti”.

Con atto in data luglio 2010 il curatore del fallimento della “Progettocasa”

Interponeva appello la “Tecno Impianti” s.r.I..
Resisteva il curatore del fallimento della “Progettocasa” s.r.I..
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace l’ “Azienda Sanitaria Locale n.
7” di Carbonia.
Con sentenza n. 827 dei 10.6/10.7.2015 la corte d’appello di Brescia

Evidenziava la corte di merito, per quel che rileva in questa sede, che a
prescindere dalla certezza o meno della data della scrittura di cessiané

immobile, la sua mancata trascrizione nei registri immobiliari era sufficiente unde
farne discendere l’inopponibilità al fallimento della “Progettocasa”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Tecno Impianti” s.r.l.; ne ha
chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente
statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della “Progettocasa” s.r.l. ha depositato
controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso
con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
L’ “Azienda Sanitaria Locale n. 7” di Carbonia non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la s.r.l. ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,
n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla
domanda riconvenzionale formulata in via subordinata e volta a conseguire il
riscontro della certezza della data dell’atto di compravendita del 15.4.2005; che
infatti la corte territoriale ha reputato la questione assorbita dalla declaratoria di
inefficacia dell’atto per mancata trascrizione in epoca antecedente alla
declaratoria di fallimento.

rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Il ricorso è destituito di fondamento.
E difatti il riscontro della certezza della data – 15.4.2005 – dell’atto di
compravendita intercorso tra la s.r.l. “Progettocasa” (in bonis) e la “Tecno
Impianti” s.r.l. specificamente in previsione del ritorno in bonis della società
fallita (“allorché si ipotizzasse un ritorno in bonis della Società fallita con (…)

può che essere operato in contraddittorio con la medesima “Progettocasa” s.r.l. e
non già in contraddittorio con il curatore del relativo fallimento.
Propriamente il curatore del fallimento della “Progettocasa” non è titolare
della situazione soggettiva cui si correla l’invocato accertamento, accertamento
così come nella fattispecie teleologiamente caratterizzato (“allorché si ipotizzasse
un ritorno in bonis della Società fallita”).
Invero questa Corte spiega che la perdita della capacità processuale del fallito
nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della
procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può
convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la
condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far
valere subordinatamente al ritorno “in bonis” del convenuto (cfr. Cass. 2.5.2014,
n. 2608).
Al contempo a nulla vale dedurre che “la mancata declaratoria sulla certezza
o meno della data dell’atto (…) assume una decisiva importanza (…) ai fini
dell’insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare” (così ricorso,
pag. 6).
E’ innegabile che in tal ultima prospettiva, ai fini ossia dell’accertamento
seppur tardivo del diritto alla partecipazione al concorso, il riscontro della

vendita a terzi dei cespiti oggetto dell’atto”: così ricorso, pag. 6), a rigore, non

certezza della data della scrittura di compravendita immobiliare ricade nella
“riserva” prefigurata a favore del giudice fallimentare dall’art. 52, 2° co., I.fall..
Un’ultima notazione si impone: le limitazioni poste dall’ad 2704 cod. civ., in
tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata, operano nei
confronti dei terzi, non delle parti contraenti (cfr. Cass. 13.7.1978, n. 3543).

“Progettocasa” s.r.l. la necessità, al più, di un accertamento tout court della data
della scrittura di alienazione immobiliare, non già propriamente la necessità di
accertamento della data della stessa scrittura nelle guise postulate dall’art. 2704
cod. civ..
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “Tecno Impianti” s.r.I., va
condannata a rimborsare al curatore del fallimento della “Progettocasa” s.r.l. le
spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
L’ “Azienda Sanitaria Locale n. 7” di Carbonia non ha svolto difese.
Nessuna statuizione pertanto va assunta nei suoi confronti in ordine alle
spese.
Si dà atto che il ricorso è datato 22.10.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1
quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere
dall’1.1.2013),

si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, “Tecno Impianti” s.r.I., dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.

5

Evidentemente in questi termini si prospetterebbe nei confronti della

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Tecno Impianti” s.r.I., a
rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Progettocasa” s.r.I.,
le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro
8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art.
quater,

d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, “Tecno Impianti” s.r.I.,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.
presidente
dott. F

Funzionario Giudizierio
Pa-Nr-A-LAHIGL),,

nna

13, comma 1

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