Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1948 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25456/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO TERRIN,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/25/2014, emessa il 27/05/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il

11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 3 aprile 2014 ha riformato la decisione della CTP – Venezia e ha accolto la domanda della Dott. R.M.C., pediatra di base in convenzione col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009. La contribuente resiste con controricorso. Indi, prima sopravviene l’indicazione nomofilattica di Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; poi l’avvocatura erariale rinuncia al ricorso con atto notificato il 7 dicembre 2016. Pertanto, con motivazione semplificata, va dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa le spese. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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