Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19479 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19479 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 28458-2011 proposto da:
DE FELICE RITA DFLRT157P50F839C, IANNOTTI GIUSEPPE
NNTGPP58M17L219K, DI ROBERTO FRANCESCO
DRBFNC51P11F839N, FAZZONE ANTONIO FZZNTN59R141676E,
RAZZA SERGIO RZZSRG56E20D708C, TESSITORE GAETANO,
GRELLA ERASMO, SARNO PASQUALE SRNPQL57H151676V,
2013
5278

PALIMENTO DOMENICO PLMDNC54P20G011K, PICIERNO RAFFAELE
PCRRFL60T021234J, LOMBARDI VALERIO LMBVLR56S181676Y,
CARTOCCIO

PATRIZIA

CRTPRZ61H52B519H,

CAIAZZO

1-tR,T CPP 4 S’A o 2e,goz2 i;
IMMACOLATA CZZMCL59346F8390, MARTELLO GIUSEPPE, CASALE
csi_Sehg-i-VOSIChs
SCALVENZI MASSIMILIANO SCLMSM55H22L483B,
OSVALDO,
FUSCO GIUSEPPE FSCGPP6OR11I676Z, DI MARCO CLEONICE

Data pubblicazione: 23/08/2013

R&s- g•tvC44 tS. M_S
DMRCNC62C51H501V, RUSSO FRANCESCO, MEROLA VITTORIO
MRLVTR63Al2B715S, APREDA ADRIANO PRDDRN53C24I862R,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 50,
presso lo studio dell’avvocato POLITO EUGENIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MEGALE GIULIO

– ricorrenti contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

FEDERICO II,

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimati

avverso la sentenza n. 607/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI DEL 9/02/2011, depositata il 24/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;
udito

l’Avvocato

Megale

Giulio

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

giusta procura specialde a marginde del ricorso;

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. I medici indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione contro la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Napoli Federico
Il avverso la sentenza del 24 febbraio 2011, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha
provveduto — a loro dire – sull’appello di essi ricorrenti (e di Giovanni Francesco Maria

Stancati) contro la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la loro domanda
(e quella di altri medici, fra cui lo Stancati), proposta – da taluni in via principale e da altri
in via di intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c. – nel luglio del 2001, intesa ad
ottenere, in relazione alla frequentazione, in anni nei quali lo Stato italiano era già divenuto
inadempiente alle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE, di un corso di specializzazione col
rilascio del relativo diploma presso la detta Università, il riconoscimento dell’adeguata
remunerazione che il corso avrebbe dovuto avere se organizzato secondo le prescrizione
delle dette direttive, attuate tardivamente con il d.lgs. n. 257 del 1991.
Il Tribunale, dopo avere ritenuto la legittimazione passiva in senso sostanziale della
sola Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva rigettato la domanda dei medici per un
verso reputando la mancata percezione della remunerazione non fosse eziologicamente
ricollegabile alla tardiva emanazione delle norme interne, in quanto gli specializzandi
avevano seguito corsi che, per come erano regolati, non prevedevano remunerazione e
richiedevano un impegno, sia orario che di compatibilità con impegni ulteriori,
significativamente inferiore, e, per altro verso adducendo che i medici non avevano
provato di essersi dedicati ai corsi in maniera esclusiva e, quindi, di avere subito un
concreto pregiudizio economico.
§2. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato innanzitutto che la
statuizione di legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri non
era stata impugnata ed ha coerentemente considerato che l’appello contro le altre
amministrazioni era stato proposto nei loro <>, come emerge dal dispositivo.
Ha pronunciato, quindi, sul merito dell’appello come proposto soltanto contro la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, dopo avere rilevato che il primo giudice non si era
pronunciato sull’eccezione di prescrizione formulata dalla medesima, che era rimasta così
assorbita, ha ritenuto dirimente la stessa eccezione per confermare il rigetto della domanda,
reputando che il termine prescrizionale applicabile fosse decennale alla stregua di Cass.
sez. un. n. 9147 del 2009 e che esso fosse decorso al momento della proposizione delle
3
Est. Cons.

le Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

domande dei medici, dovendosi considerare decorso <>.
La sentenza, a stare alla intestazione, per quanto riguarda gli appellanti risulta
pronunciata sull’appello di tutti i ricorrenti indicati in epigrafe (oltre che dello Stancati), ad
eccezione di Domenico Palimento, Immacolata Caiazzo, Vittorio Merola, Giuseppe
Martello, Adriano Apreda, Francesco Di Roberto e Francesco Russo. A costoro la sentenza
non fa riferimento nemmeno quando in motivazione individua il corso della prescrizione

nominando i medici. E nemmeno nel dispositivo, che elenca i soggetti il cui appello viene
rigettato co corrispondenza alla intestazione ed ala motivazione.
§3. Al ricorso per cassazione, che propone due motivi, non v’è stata resistenza delle
amministrazioni intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare deve dichiararsi inammissibile il ricorso contro i Ministeri e
l’Università, atteso che la sentenza impugnata ha deciso che riguardo al’esclusione della
loro legittimazione passiva ritenuta dal primo giudice non vi era stato appello e che, in
conseguenza, sulla relativa statuizione si era formata cosa giudicata.
Poiché nessuno dei motivi riguarda specificamente questo punto, il ricorso contro
detti enti è inammissibile, in quanto l’impugnazione non si correla alla ratio decidendi
della sentenza impugnata riguardo alla loro posizione.
§2. I due motivi debbono esaminarsi, dunque, solo nei riguardi della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
§3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 132 c.p.c. ai sensi
dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 4 e conseguente nullità della sentenza d’appello”.
Il motivo lamenta che la sentenza non abbia pronunciato sull’appello di Domenico
Palimento, Immacolata Caiazzo, Vittorio Merola, Giuseppe Martello, Adriano Apreda,
Francesco Di Roberto e Francesco Russo e sostiene che per tale ragione sarebbe nulla, in
quanto avrebbe violato l’art. 132 n. 2 c.p.c., non avendo indicato tali medici come parti.
§3.1. Il motivo è fondato.
Effettivamente quanto si rileva nell’esposizione del fatto e si argomenta
nell’illustrazione del motivo, cioè che l’appello era stato proposto anche dai detti medici,
trova effettivo riscontro nell’atto di appello.

4
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

Ne segue che viene in rilievo il principio di diritto, correttamente invocato dai
ricorrenti, secondo cui <> (Cass. n. 17957 del 2007;
in senso conforme: Cass. n. 14776 del 2010; n. 23670 del 2011; n. 16535 del 2012).
Nel caso di specie nella sentenza non si fa riferimento alcuno alla posizione dei detti
medici e, quindi, non è ipotizzabile alcuna possibilità di una sanatoria per raggiungimento
dello scopo, onde la sentenza è nulla e dev’essere cassata nel punto in cui non ha deciso
sull’appello dei medici di cui trattasi.
La cassazione dev’essere disposta con rinvio.
Tuttavia, al rinvio non è necessario fare luogo, riguardo alla posizione dei medici
ricorrenti Francesco Di Roberto e Francesco Russo, perché la domanda da essi proposta
risulta infondata in iure sulla base di quanto risulta dall’esame degli atti prodotti in questa
sede e ciò senza bisogno di accertamenti di fatto. Di modo che, riguardo ad essa alla
cassazione della sentenza può seguire l’immediata decisione nel merito sulle loro domande
nei confronti della Presidenza del Consiglio.
Risulta, infatti, dalla comparsa di intervento volontario, con cui i due medici
entrarono nel processo dinanzi al Tribunale di Napoli che il Russo iniziarono i rispettivi
corsi di specializzazione, della durata di quattro anni, nel 1982.
Ne consegue che questa Corte deve fare applicazione del principio di diritto secondo
cui <> (così
Cass. n. 21719 del 2012, seguita da altre conformi).>>.

5
Est. C ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

In base ad esso (ed alle motivazioni della detta sentenza) sulle domande del Russo e
del Di Roberto sussistono le condizioni per decidere nel merito con il rigetto delle stesse,
in quanto il diritto da loro fatto valere non esisteva in astratto.
La sentenza impugnata, dunque, quanto alle loro posizioni è cassata, ma si fa luogo a
decisione nel merito con rigetto della domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
§4. Con il secondo motivo, che è da esaminare solo con riguardo alla posizione degli

altri medici ricorrenti contemplati nella sentenza (ad eccezione di Giovani Francesco Maria
Stancati, che non ha proposto ricorso), si lamenta “violazione o falsa applicazione ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli arti. 2935, 2944, 2946 c.c., L. 370/99 e art. 11 d.lgs. 257/91 e
direttive CEE 1362/75-82/76[sicr.
Vi si invoca, per sostenere l’erroneità della sentenza impugnata in punto di
individuazione del dies a quo della prescrizione decennale della pretesa di medici alla
stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, il principio di diritto affermato dalla sentenza di
questa Corte n. 10813 (e, quindi, dalle sentenze gemelle nn. 10814, 10815 e 10816) nel
senso che la prescrizione della pretesa dei medici specializzandi è decennale ed iniziò a
decorrere dal 27 ottobre 1999, cioè dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 della 1. n. 370
del 1999.
§4.1. Il motivo è fondato.
Ciò, in base alle ragioni esposte da questa Sezione con le sentenze gemelle nn.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011. Ragioni che sono state ribadite da ormai
numerosissime decisioni di questa Sezione, sia rese a seguito della stessa camera di
consiglio, sia a seguito di altre camere di consiglio, nonché da decisioni rese dalla Sezione
Prima. Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli
specializzandi da inadempimento delle direttive dev’essere inquadrata nei termini di cui a
Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioè come inadempimento di un’obbligazione ex lege di
natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta
qualificazione, hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse
soltanto dal 27 ottobre 1999.
Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato
il seguente principio di diritto: <>.
Ai sensi dell’art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 10 gennaio 2012.
Riguardo ad essa la citata sentenza, cui il Collegio intende dare continuità facendone
proprie le motivazioni, ha affermato che operando essa solo per l’avvenire, secondo il
criterio generale fissato dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, e, quindi potendo
spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in
vigore, risulta irrilevante nel presente giudizio, come nei giudizi similari. Infatti,
essendo il suo oggetto di disciplina la regolamentazione della prescrizione del diritto
al risarcimento del danno, derivante da mancato recepimento di normative
comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad un soggetto di un fatto che, se fosse
stata attuata la direttiva, avrebbe dato al soggetto il diritto da essa previsto, la norma
potrà disciplinare soltanto la prescrizione di diritti di tal genere insorti
successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di
mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da fattispecie di mancato
7
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

recepimento verificatesi anteriormente. Con la conseguenza che non può regolare in
via sopravvenuta il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento, oggetto
del presente giudizio, posto che esso concerne un mancato recepimento verificatosi
ben prima.
§4.3. Ancora Cass. n. 1917 del 2012 ha ampiamente esaminato, come già alcune
decisioni precedenti, la questione sollevata nel controricorso in ordine ad una pretesa
qualificazione dell’azione degli specializzandi sub lege aquilia e, quindi, con applicazione

del termine prescrizionale quinquennale, da parte di Corte di Giustizia 19 maggio 2011,
resa in causa C-452109: si veda il paragrafo 6.3. dove siffatto assunto, genericamente
prospettato nel controricorso, è stato ampiamente confutato.
§4.4. In base alle emergenze del ricordato principio di diritto circa la decorrenza
della prescrizione (confermato, fra l’altro, dalle seguenti decisioni, di cui talune della
Sezione Lavoro e altre della Prima Sezione: Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n.
3973 del 2012; n. 4240 del 2012; n. 4241 del 2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n.
4575 del 2012; n. 4576 del 2012; n. 4785 del 2012; n. 4893 del 2012; n. 5064 del 2012; n.
5065 del 2012; n. 5533 del 2012; n. 6911 del 2012; 7282 del 2012; 12725 del 2012) il
primo motivo è, dunque, manifestamente fondato, perché la prescrizione del diritto dei
ricorrenti, il cui corso era iniziato il 27 ottobre del 1999, non era comunque ancora
maturata al momento dell’inizio della azione giudiziale, che avvenne nel 2002.
§4.5. Il Collegio, per ragioni di completezza, osserva che la recente Cass. sez. lav. n.
9071 del 2013, pur accettando la qualificazione dell’azione degli specializzandi nel senso
di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, il carattere decennale della prescrizione, ha
reputato che il corso della prescrizione fosse iniziato dal momento dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 257 del 1991.
La sentenza, tuttavia, limitandosi ad evocare Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del
2010, ignora totalmente gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte a partire dalle
citate sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, emesse dalla Terza
Sezione. Sentenze che avevano ampiamente esaminato Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842
del 2010, evidenziando le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.
Gli sviluppi della giurisprudenza della Corte inaugurata dalle sentenze gemelle sono
stati, come sì è detto, poi, condivisi sia dalla Prima Sezione, sia dalla stessa Sezione
Lavoro, siccome emerge anche soltanto dai precedenti sopra evocati.
Ad essi, tralasciandone numerosi altri maturati nel 2012, si possono aggiungere,
senza pretesa di completezza, quelli del solo anno 2013, i quali rivelano che l’orientamento
8
Est. Cons.IRaffe1e Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

circa l’individuazione del dies a quo dal 27 ottobre 1999 è stato riaffermato dalla stessa
Sezione Lavoro nella sentenza n. 7500 del 2013 ed è stato ribadito dalla Terza Sezione e da
questa stessa Sezione nelle sentenze nn. 586, 587, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864,
3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 5329, 6365, 8578, 8579, 8580.
La sentenza n. 9071 del 2013 si presenta, dunque, del tutto eccentrica rispetto ad un
orientamento del tutto univoco. E, d’altro canto, ignorando quest’ultimo, che rappresenta il
diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due citati precedenti dai

quali le sentenze gemelle con ampia argomentazione si discostarono, ricevendo, poi,
l’avallo della giurisprudenza successiva, non merita ulteriori rilievi e nemmeno è idonea ad
evidenziare un contrasto di fronte al quale si debba sollecitare un intervento delle Sezioni
Unite.
§5. La sentenza impugnata dev’essere, in conseguenza, cassata con rinvio quanto alla
posizione dei medici non interessati dal primo motivo, ad eccezione, però, di Osvaldo
Casati e Valerio Lombardi, sulla cui posizione si dirà nel successivo paragrafo 7.
La cassazione con rinvio è, dunque, disposta riguardo alla posizione di Massimiliano
Scalvenzi, Giuseppe Fusco, Antonio Fazzone, Sergio Razza, Pasquale Sarno, Gaetano
Tessitore, Raffaele Picierno, Erasmo Grella, Cleonice Di Marco, Rita De Felice, Patrizia
Cartoccio e Giuseppe Iannotti. Il rinvio è disposto ad altra Sezione della Corte d’Appello
di Roma, comunque in diversa composizione. Il giudice di rinvio considererà la pretesa
dei ricorrenti, qualificata alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e della richiamata
consolidata giurisprudenza, come non prescritta. Il Collegio osserva che la cassazione ha
luogo anche per la De Felice, che risulta contemplata dalla sentenza impugnata e dall’atto
di appello, ma non risultava contemplata dalla sentenza di primo grado, pur avendo
introdotto una domanda davanti al Tribunale.
§6. Per ragioni di nomofilachia si ritiene opportuno sottolineare che la Corte di rinvio
si dovrà attenere, nello scrutinare il merito delle pretese dei medici, agli ulteriori principi
individuati da questa Corte sempre nella già citata sentenza n. 1917 del 2012 (e nella
sentenza n. 5533 del 2012, nonché ormai in numerosissime altre), sia in punto di
presupposti del diritto al risarcimento del danno, sia quanto alla sua quantificazione.
La Corte di rinvio, dovrà, dunque, fare applicazione anche di tali principi e ciò
particolarmente quanto alla parametrazione del risarcimento all’importo di cui alla 1. n. 370
del 1999, in applicazione del seguente principio di diritto, di cui alla citata sentenza: <>.
§7. Venendo alla posizione dei medici ricorrenti Osvaldo Casale e Valerio Lombardi
emerge una situazione per cui il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto,
in quanto le loro domande sono infondate, per come emerge dagli atti depositati in questa
sede, sulla base del già ricordato principio di diritto di cui a Cass. n. 21719 del 2012.
Dall’esame dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale emerge, infatti, che i predetti
iniziarono il corso di specializzazione nel 1982 e, pertanto, prima del verificarsi
dell’inadempimento statuale, onde è per tale ragione che trova giustificazione previa
correzione della motivazione, il dispositivo della sentenza impugnata.
§8. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile contro i Ministeri e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sentenza impugnata è cassata con rinvio
quanto al rapporto fra tutti i ricorrenti, salvo il Casale, il Lombardi, il Russo ed il Di
Roberto, e la Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ rigettato il ricorso del Casale e del
Lombardi verso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sentenza impugnata è cassata
in accoglimento del primo motivo quanto al rapporto processuale fra il Russo ed il Di
Roberto e la Presidenza del Consiglio dei ministri. La causa è decisa nel merito con il
rigetto delle domande dei medici quanto a tali rapporti processuali.
Il giudice di rinvio provvederà sulle spese dei rapporti per cui è disposto il rinvio.
Non è luogo a provvedere sulle spese fra tutti i ricorrenti ed i Ministeri e l’Università,
nonché fra il Casale ed il Lombardi e la Presidenza del Consiglio. Sono compensate le
spese del grado di appello nel rapporto fra il Russo ed il Di Roberto e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, perché la questione sulla base della quale l’appello dei medesimi
avrebbe dovuto rigettarsi era stata decisa in modi opposti dalla giurisprudenza di merito.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione riguardo a tali rapporti.
10
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 28458-11 (ud. 6.6.2013)

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro i Ministeri e l’Università degli
Studi di Napoli Federico IL Accoglie il ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri di tutti i ricorrenti, salvo il Casale, il Lombardi, il Russo ed il Di Roberto, e cassa
la sentenza impugnata riguardo ai relativi rapporti processuali, rinviando ad altra Sezione
giudizio di cassazione. Rigetta il ricorso dei ricorrenti Casale e Lombardi verso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie il ricorso dei ricorrenti Russo e Di Roberto
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto al primo motivo e cassa la sentenza
impugnata riguardo ai relativi rapporti processuali. Pronunciando sul merito dell’appello
del Russo e del Di Roberto contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo rigetta. Nulla
per le spese fra tutti i ricorrenti ed i Ministeri e l’Università, nonché fra il Casale ed il
Lombardi e la Presidenza del Consiglio. Compensa le spese del grado di appello nel
rapporto fra il Russo ed il Di Roberto e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nulla per
le spese del giudizio di cassazione riguardo a tali rapporti.
ciso ella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 il 6 giugno 2013.

della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del

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