Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19479 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 07/12/2016, dep.04/08/2017),  n. 19479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13188-2014 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.; D.D.; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già

FONDIARIA-SAI SPA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5846/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2004 G.A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, S.F., D.D. e la Fondiaria-Sai S.p.A., rispettivamente proprietario, conducente e assicuratrice del ciclomotore Aprilia targato (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) tra detto ciclomotore e il motociclo Yamaha 600 tg Roma (OMISSIS), di proprietà e condotto dall’attrice.

Il Giudice di pace, con sentenza del 24 maggio 2006, dichiarò la pari corresponsabilità presuntiva dei due conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento, in favore della Galizia, della somma di complessiva di Euro 1.863,28, oltre interessi, nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione la G. propose appello, cui resistette la sola società assicuratrice, mentre gli altri appellati rimasero contumaci.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 18 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò gli appellati al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 150,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonchè all’applicazione, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di interessi, come in motivazione di quella sentenza, dalla data del sinistro al saldo, compensò per una metà le spese del giudizio di appello e condannò gli appellati, in solido, al pagamento della restante metà.

Avverso la sentenza di secondo grado G.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'(art.) 2056 c.c., comma 1 e art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione apparente e contraddittoria in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 360 c.p.c., n. 4”, la G. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale “non ha spiegato in base a quali elementi debba ritenersi” che l’importo di Euro 1.000,00, in cui è stato liquidato equitativamente il danno al motociclo, ricomprenda gli eventuali ulteriori esborsi fissi e in particolare l’IVA.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2054,1123 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha “prospettato” come indispensabile la prova dell’effettiva spesa per ottenere il riconoscimento dell’IVA. Sostiene la ricorrente che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il veicolo comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata.

4. I due motivi, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

4.1. Ed invero con la decisione impugnata, immune dai lamentati vizi, il Tribunale ha ritenuto, in base un giudizio di fatto, non censurabile in questa sede, che la liquidazione dei danni operata sia comprensiva degli “esborsi fissi” e dell’IVA in particolare, per essere stata tale liquidazione effettuata non sulla base di una perizia di stima ma equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in difetto di una documentazione attestante l’effettivo esborso sostenuto, fornendo così al riguardo comunque una motivazione, sia pure sintetica ma non apparente e non radicalmente contraddittoria.

L’aver poi il Tribunale dato conto anche dell’esistenza di un orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui, in relazione ad importi accertati mediante consulenza o perizia di parte, l’IVA non debba essere riconosciuta, qualora non sia data prova dell’effettiva riparazione del veicolo e dell’esborso dell’imposta già richiamata, non intacca minimamente la statuizione in questione.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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