Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19478 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 23/09/2011), n.19478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dal Prof. Avv.to Molè

Marcello del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 15;

– ricorrente –

contro

IMPRESA RAMBELLI S.p.A., in persona de legale rappresentante pro

tempore, difesa nel giudizio di merito dagli Avv.ti Biagetti Vittorio

e Cristiana Centanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio

del primo in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3211/2005

depositata il 14 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che – nell’assenza delle parti – ha

concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del maggio 1997 la RAMBELLI S.p.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.420.936.060, oltre interessi e svalutazione. A sostegno della domanda, esponeva l’attrice di essere subentrata nel 1990 nell’appalto in essere tra la Co.De.Mi. S.p.A. e le Ferrovie relativo alla costruzione di due fabbricati per uffici (cc.dd. torri) presso la Stazione di (OMISSIS) e che i lavori erano stati completati secondo contratto, ma erano sorte fra le parti contestazioni relative a calcolo de compenso revisionale, in particolare con riferimento ai criteri fissati dagli artt. 6 e 6 bis de contratto n. 42/84, come integrati e modificati dagli artt. 6 e 7 dell’atto addizionale n. 150/86.

Si costituiva in giudizio la società Ferrovie dello Stato che contestava la domanda assumendo di avere già corrisposto a titolo di compenso revisionale l’importo di L. 20.388.750.669, e il Tribunale adito, istruita la causa ed espletata C.tu., rigettava la domanda attorea. Avverso detta sentenza interponeva appello l’Impresa RAMBELLI S.p.A., lamentando il travisamento delle risultanze processuali e l’erronea interpretazione degli artt. 6 e 6 bis del contratto 19.4.1984, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della società appellata, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata condannava la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al pagamento di L. 4.417.258.545, oltre agli interessi e alle spese dei due gradi di giudizio.

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale. Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Il 12 aprile 2010 la Rete Ferroviaria Italiana depositava atto di rinuncia al ricorso nel quale si afferma che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per cui è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.

La rinuncia non risulta accettata, ma solo sottoscritta per comunicazione dai difensori della RAMBELLI S.p.A.. Tale circostanza, però, non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali) (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 1923; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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