Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19478 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19478 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 6953-2017 proposto da:
FONDAZIONE MARIANO BIANCO ONLUS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
(

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati COSTANTINO ANTONIO
MONTESANTO, RAFFAELLA DI BLASI;
– ricorrente contro
GAMBARDELLA VALERIA;
– intimata avverso la sentenza n. 941/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 19/12/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 19 dicembre 2016, la Corte d’Appello di

rigettava l’opposizione proposta dalla Fondazione Mariano
Bianco Onlus al precetto notificato da Valeria Gambardella con il
quale veniva ingiunto il pagamento delle somme riconosciute in
sede giudiziaria come dovute alla Gambardella a titolo di
retribuzione per l’attività di insegnamento svolta presso la
Scuola elementare parificata Mariano Bianco, sulla base di un
contratto con la stessa concluso;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto la legittimazione passiva della Fondazione mariano
Bianco Onlus per essere la Scuola elementare parificata Mariano
Bianco, formale contraente del contratto di insegnamento
concluso con la Gambardella, mera diramazione organizzativa e
strutturale dell’Ente Orfanotrofio Femminile IPAB poi
trasformatosi in Fondazione, acquisendo tutte le posizioni
giuridiche soggettive facenti capo al preesistente soggetto;
per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione,
affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale
l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Fondazione ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 112,
164 e 474 c.p.c., deduce la nullità del precetto per essere
Ric. 2017 n. 06953 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e

fondato su di un titolo (la sentenza che onera la Suola
elementare parificata Mariano Bianco del pagamento delle
retribuzioni dovute alla Gambardella) a sua volta nullo, in
quanto emesso a carico di un ente privo di autonoma
soggettività e quindi di capacità sostanziale e processuale ed

esecutiva, come ha inteso fare con la notifica del precetto, nei
confronti della Fondazione ricorrente;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 474 c.p.c., la
Fondazione ricorrente denuncia la non conformità a diritto della
declaratoria di esecutività del precetto impugnato, viceversa
attinente al titolo, dato, viceversa, dalla sentenza di condanna al
pagamento delle retribuzioni;
che, rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, palesemente
privo del carattere della decisività, per essere priva la
statuizione della Corte territoriale di qualsiasi effetto giuridico
ulteriore rispetto al rigetto dell’opposizione, deve ritenersi
l’infondatezza del primo motivo, avendo la Corte territoriale
correttamente riconosciuto la legittimazione passiva della
Fondazione ricorrente appunto a motivo della riferibilità
soggettiva ad essa dell’attività giuridica formalmente facente
capo alla Scuola elementare parificata Mariano Bianco,
significativamente non disconosciuta dalla Fondazione, a
conferma del caratterizzarsi della Scuola sotto un profilo
meramente oggettivo, del suo configurarsi quale mero
strumento dell’azione statutaria propria della Fondazione e così
in essa pienamente identificabile (cfr. Cass. n. 1638/1975);
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dunque rigettato senza attribuzione delle spese di lite
per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva.
Ric. 2017 n. 06953 sez. ML – ud. 24-05-2018
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inidoneo a fondare il diritto della Gambardella a procedere in via

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio
2018
Il Presidente
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unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

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