Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19478 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19478

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17612-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROMOLO FREDDI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GGM PLAST SUD DI MEZZELANI & C SNC;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione degli impugnati decreti – con cui, rispettivamente, era stata dichiarata l’improcedibilità del reclamo avverso decreto del giudice delegato ex art. 110 L. Fall. per mancata comparizione della parte ed era stata respinta l’istanza di revoca e modifica del citato provvedimento di improcedibilità – sul rilievo che il giudice adito, in relazione al primo decreto, avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia ed, in relazione al secondo, già affetto peraltro dal vizio in parola, avrebbe dovuto valutare l’istanza in guisa di istanza di riassunzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Come, invero, questa Corte ha già statuito, allorchè come qui vengano in discussione i diritti delle parti, “nel procedimento di reclamo disciplinato dall’art. 26 L. Fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737 – 742 bis cod. proc. civ.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio” (Cass., Sez. 1, 11/05/2005, n. 9930), con l’effetto che una pronuncia solo in rito che dichiari “non luogo a provvedere” sul medesimo o ne dichiari l’improcedibilità è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost..

E’ dunque manifesto l’error in procedendo in cui è caduto il giudice del reclamo con riguardo al primo provvedimento impugnato la cui doverosa cassazione, travolgendo anche il secondo provvedimento, assorbe ogni ragione di doglianza riguardo a quest’ultimo.

3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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