Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19477 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 14/07/2015, dep. 30/09/2016), n.19477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via del Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mancini ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Vincenzo Ioffredi

alla via Gramsci n. 34;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 70/1/05, depositata il 19 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2015 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

udito l’avv. Francesco Mancini per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che, accogliendone l’appello, ha ritenuto legittimi i due avvisi di accertamento notificati il 23 dicembre 1999, con i quali venivano rideterminati per gli anni (OMISSIS) i redditi di R.M., medico convenzionato con il Ssn nonchè, marginalmente, odontoiatra.

L’ufficio per il primo dei due anni aveva determinato un maggior reddito da lavoro autonomo di Lire 156.682.000, e per il secondo un maggior reddito di Lire 97.690.000: entrambi i valori comprendevano costi dichiarati ma recuperati a tassazione e i prelevamenti e versamenti bancari accertati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Quanto determinato in base ai detti movimenti bancari eccedeva, e quindi assorbiva, quanto accertato con metodo induttivo dall’ufficio in base ai quantitativi di anestetico e di amalgama per le otturazioni, che costituivano indice della parallela attività di odontoiatra.

Il giudice d’appello, posto che esistevano i presupposti per l’accertamento induttivo, aveva ritenuto idonei a fondarlo sia il quantitativo di anestetico e di amalgama che le operazioni indicate nei conti bancari del contribuente, motivando tanto sulla prima che sulla seconda voce, in ordine alla quale, in particolare, osservava che costituivano valida prova presuntiva della loro inerenza ad operazioni non contabilizzate e rivelatrici della produzione di maggiori ricavi.

La norma del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, proseguiva la Commissione regionale – non trovava applicazione ai soli redditi d’impresa, come il contribuente aveva sostenuto fin dal primo grado, facendo riferimento, oltre che ai ricavi, anche ai compensi, e nella specie il contribuente non aveva offerto la prova liberatoria, non risultando prelievi e versamenti adeguatamente giustificati.

Del pari, il giudice d’appello confermava il disconoscimento sia dei costi che erano stati annotati nei registri di altro contribuente ((OMISSIS)), sia di quelli non inerenti ((OMISSIS)).

Gli avvisi, concludeva il giudice d’appello, non erano affetti dai vizi dedotti ed erano “complessivamente meritevoli di essere integralmente convalidati dalla Commissione che deve dichiarare valide le statuizioni ivi contenute”.

Il contribuente resiste con controricorso articolando quattro motivi di ricorso incidentale.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., deduce lo ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 con la quale, con riguardo allo strumento di accertamento tributario previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, è stata esclusa per i lavoratori autonomi l’operatività della presunzione concernente anche i prelevamenti dai conti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate, denunciando contraddittorietà della motivazione, si duole che, pur essendo stata affermata la legittimità degli accertamenti, i valori dei redditi rettificati siano stati indicati, rispettivamente, in Lire 40.520.000 per il (OMISSIS) ed in Lire 40.800.000 per il (OMISSIS); con il secondo motivo svolge analoga censura lamentando l’insufficienza della motivazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, si duole che il giudice d’appello abbia applicato le norme contenute nel secondo coma dell’articolo, laddove negli avvisi era menzionato il detto art. 39, comma 1; con il secondo motivo denuncia sul punto extrapetizione; con il terzo motivo denuncia contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento come detraibili dei costi annotati nei registri di altro contribuente.

Con il quarto motivo si duole, sotto il profilo della violazione di legge, del disconoscimento di costi a causa di irregolarità solo formali.

I due motivi del ricorso principale, che in quanto strettamente legati vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, si evince che nel caso in esame “devono ritenersi dati e notizie idonee a fondare la rettifica in accertamento induttivo sia il quantitativo di anestetico e di amalgama (ritenuti significativi dello svolgimento dell’ulteriore e parallela attività di odontoiatra) che le operazioni indicate nei conti bancari del contribuente”, rilevate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e costituenti “valida prova presuntiva della loro inerenza ad operazioni non contabilizzate e rivelatrici della produzione di maggiori ricavi, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione che per “i costi disconosciuti dall’organo accertatore, il Collegio non può non condividere l’operato di tale organo, in quanto…”;

e che “in definitiva gli avvisi di accertamento. non sono affetti dai vizi dedotti e sono, complessivamente, meritevoli di essere integralmente convalidati dalla Commissione, che deve dichiarare valide le statuizioni ivi contenute”;

Che “alla luce di quanto esposto, pertanto, non può porsi in dubbio la legittimità dell’operato della rettifica induttiva operata dall’ufficio finanziario, con tutte le conseguenze che da tale affermazione derivano sia in tema di rideterminazione dei redditi, che in tana di disconoscimento dei costi”.

Nondimeno, il giudice d’appello, poste tali premesse, perviene nella determinazione dei redditi per i due anni in esame a valori del tutto eccentrici, privi, anche alla luce dei valori cui l’ufficio era pervenuto con gli avvisi impugnati (analiticamente esposti nello svolgimento del processo, a pag. 1), di raccordo logico con la parte della motivazione esposta sopra, e sintomatici di una motivazione dall’iter logico gravemente contraddittorio, ovvero, o inoltre, privo di passaggi argomentativi conducenti alle determinazioni numeriche finali, e perciò insufficiente.

Con riguardo al ricorso incidentale, il Collegio preliminarmente osserva che le statuizioni della sentenza, depositata il 9 febbraio 2008, in ordine alla ritenuta applicabilità della norma contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2,i lavoratori autonomi, ed alla sua applicazione all’accertamento in esame, non sono state impugnate con i motivi di ricorso proposti e più avanti scrutinati, sicchè l’applicabilità della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 228 del 2014 incontra l’ostacolo costituito dal giudicato sul punto, formatosi per effetto della mancata impugnazione.

Ciò detto, i primi due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati, ove si consideri che, come questa Corte ha chiarito, il mutamento (in tesi) della linea difensiva dell’Ufficio finanziario, “che, pur avendo proceduto all’accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sè una “immutatio libelli” tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due valutazioni” (Cass. n. 24278 del 2014), come è punto nel caso in esame, nel quale il giudice d’appello ha richiamato, ai fini della qualificazione dell’accertamento, disposizioni diverse da quelle menzionate negli avvisi di accertamento, ma tuttavia pacificamente riferite ai medesimi presupposti di fatto.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto la sua illustrazione non è corredata del “momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quarto motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello ha motivatamente disconosciuto la deducibilità dei costi annotati nel registro di altro contribuente, non incorrendo quindi nell’errore di diritto ad essa addebitato.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA