Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19477 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DE LORENZO FERRUCCIO MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA GIUSEPPE, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 3162/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25.2.09, depositato il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 10 giugno 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 7 novembre 1988 deciso con sentenza del 13 novembre 2006. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio ma si conclude con la formulazione di un quesito di diritto inidoneo.

Infatti è costante orientamento che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente. Nella specie il quesito è formulato nel senso che questa Corte dovrebbe dichiarare se il provvedimento impugnato è o non in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2. Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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