Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19477 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19477 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 6850-2017 proposto da:
SANCHIONI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO TONTI;
– ricorrente contro
TACCOLINI GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIERELLI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 181/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 02/09/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 2 settembre 2016, la Corte d’Appello di

accoglieva la domanda proposta da Grazia Taccolini nei
confronti di Vittorio Sanchioni, quale legale rappresentante della
Vittorio Sanchioni & C. s.a.s., avente ad oggetto l’accertamento
del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel
periodo 14.5.13.8.2011 con diritto all’inquadramento nel livello
6 super del CCNL Turismo, applicabile nella specie, in relazione
alle mansioni di cuoca svolte dalla Taccolini e la condanna del
Sanchioni al pagamento delle retribuzioni maturate;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto provata, sulla base dell’interrogatorio libero del legale
rappresentante della Società e delle testimonianze escusse (
tanto il rapporto quanto la sua durata nonché l’estensione oraria
della prestazione, a prescindere dalla mancata specificazione
della stessa, solo indirettamente desumibile dal quantum
richiesto, legittimamente riconosciuto in misura difforme da
quella prospettata, rilevando, ai fini della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, la formula inserita nelle conclusioni e
non priva di valenza giuridica a fronte dell’incertezza del credito
“o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta” e senza
tener conto di quanto versato in epoca anteriore alla
costituzione del rapporto ed a titolo pergonalc dal Sanchioni;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Sanchioni,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo motivo, cui resiste,
con controricorso, la Taccolini;

Ric. 2017 n. 06850 sez. ML – ud. 24-05-2018
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Ancona, confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro e

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nonché la
violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamenta
l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte
territoriale nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie,
condizionato, a suo dire, dalla considerazione non unitaria del
materiale disponibile;
che l’impugnazione, da ritenersi correttamente proposta dal
soggetto legittimato, potendo agevolmente desumersi l’agire del
Sanchioni nella qualità di rappresentante legale della Società
parte del giudizio, si appalesa comunque inammissibile avendo
riguardo al motivo su cui si fonda, atteso che esso, riguardato
sotto il profilo della prospettata carenza motivazionale, non
risulta più deducibile alla stregua del novellato art. 360, n. 5,
non concretandosi nella rilevazione di fatti acquisiti al giudizio
ma non tenuti presente o erroneamente percepiti dal giudicante
secondo quanto evidenzia l’iter motivazionale dell’impugnata
sentenza, mentre, riguardato sotto il profilo della dedotta
violazione di legge, si risolve nella mera contestazione della
valutazione operata dalla Corte territoriale nel suo libero
apprezzamento dei fatti emersi in sede istruttoria, tutti
puntualmente presi in considerazione ai fini del decidere;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo

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Ric. 2017 n. 06850 sez. ML – ud. 24-05-2018
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che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri
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Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio
2018
Il Presidente
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