Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19477 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 22323-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, rappresentata e

difesa dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO, PARENTE GIUSIPPE;

– ricorrente –

contro

P.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERZARO SILVIA;

– controricorrenti –

e contro

ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, MATANO

GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE;

– resistente –

e contro

P.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERZARO SILVIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 99/2017 della CORTE D’APPELLO) di TORINO,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 14.3.2017, accogliendo l’appello di P.M.M. ha dichiarato l’estinzione dei crediti dell’Inps e dell’ENPAV per intervenuta prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo, atteso che l’ultimo atto interruttivo era intervenuto quando era ampiamente decorso il termine di cinque anni per il decorso della prescrizione.

Contro la sentenza ha propbsto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione. ENPAV ha aderito ai motivi di ricorso ed ha formulato autonomi motivi di ricorso incidentale. P.M.M. ha depositato controricorso. L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- Col primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione dell’art. 2946 c.c. in quanto la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed avente ad oggetto cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

2.- Col secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2944 c.c. nella parte in cui la sentenza non ha ritenuto che la richiesta di rateizzazione del debito comportasse implicito riconoscimento dello stesso con rinuncia ad avvalersi della prescrizione.

3.- Nel proprio controricorso l’ENPAF deduce due autonomi motivi di critica della sentenza. Con il primo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero il difetto di legittimazione passiva dell’ENPAF

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5.

4.- Il Collegio alla luce della ordinanza n. 26013/2015 di questa Corte (nella quale si afferma che “il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l’intera sorte, riconosce i diritti dell’istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti”), rimette la causa alla quarta sezione stante la rilevanza nomofilattica dell’implicata questione.

P.Q.M.

Rimette la causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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