Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19477 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16088-2016 proposto da:

R.A., R.A., P.G., tutte nella qualità

di eredi di Ro.Al., elettivamente domiciliate in ROMA, V.

DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE,

che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l‘GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4961/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, definendo il giudizio a seguito di rinvio di questa Corte – che aveva cassato un pregresso pronunciamento del medesimo giudice, avendo questi denegato il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dalle aree reliquate a seguito di procedimento di espropriazione -, pur adeguandosi a quanto dalla Corte deliberato riguardo alle altre voci di danno, ha omesso di pronunciarsi riguardo al danno specifico da deprezzamento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Questa Corte ha invero reiteratamente affermato che “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d’ufficio” (Cass. Sez. 5, 5/04/2103, n. 8381).

E perciò conseguentemente afflitta dalla denunciata violazione di legge la sentenza impugnata che, omettendo di pronunciarsi sulla questione rinviatagli non si uniformi al dictum di questa Corte.

3. Il ricorso va dunque accolto e, previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il rinnovato scrutinio a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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