Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19476 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 14/07/2015, dep. 30/09/2016), n.19476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LA FAYETTE srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Bruno Sassani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma

alla via XX Settembre n. 3;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 18/39/07, depositata il 7 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2015 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

uditi l’avvocato dello Stato Tidore Barbara per la ricorrente e

l’avv. Andrea Panzarola per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, condizionato, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PRCCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl Lafayette in liquidazione con l’impugnazione della cartella notificata il 26 marzo 2004, recante iscrizione a ruolo di IRPEG ed ILOR per gli anni (OMISSIS), rilevato che il giudizio avverso l’avviso di accertamento, cui la cartella opposta era relativa, si era concluso con la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, non seguita dalla riassunzione davanti al giudice del rinvio, ha ritenuto che, in mancanza di comunicazione dell’ordinanza di estinzione, il “processo tributario non poteva dirsi definito, e quindi l’accertamento impugnato definitivo. Solo da tale momento riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza”. L’ufficio, pertanto, secondo il giudice d’appello, “in mancanza dell’ordinanza di estinzione del processo non poteva notificare alla società contribuente la cartella di pagamento dell’intero importo conseguente all’atto di accertamento”.

La contribuente resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti avverso la medesima decisione, vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia ultrapetizione per avere la Commissione regionale annullato la cartella ritenendo che l’atto accertativo su cui l’iscrizione a ruolo si fonda non possa diventare definitivo in assenza di un’ordinanza che dichiari l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, laddove veniva eccepita la decadenza dal potere di riscuotere assumendosi che la definitività dell’atto non coincideva con l’infruttuosa scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio, ma retrocedeva alla data di notifica del ricorso introduttivo: “la questione della mancata emissione dell’ordinanza di estinzione del giudizio e delle sue ricadute sulla definitività dell’atto accertativo non risulta, invero, prospettata tra i motivi del ricorso introduttivo e non ha mai formato oggetto di contraddittorio”.

La censura è priva di fondamento, atteso che dallo “svolgimento del processo” della stessa sentenza impugnata risulta tra l’altro che con il ricorso introduttivo la società contribuente aveva eccepito la “prescrizione del debito d’imposta e decadenza dell’A.F. dal diritto di iscrizione a ruolo … poichè, con l’estinzione della controversia non riassunta i termini di legge ricominciano a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di accertamento e non dalla data dell’estinzione del processo”; e che si era riportata alla giurisprudenza secondo cui “l’effetto interruttivo ricollegabile alla notificazione dell’atto introduttivo della causa si profila come istantaneo e quindi non si estende all’intero periodo di durata del processo, sicchè il nuovo termine prescrizionale riprende a decorrere dalla notificazione di tale atto, in assenza di comunicazione dell’ordinanza di estinzione”; e che con le controdeduzioni in appello la società contribuente, appellata, “ripropone gli stessi motivi esposti nel ricorso introduttivo sostenendo … che la prescrizione interrotta dall’atto introduttivo ricomincia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo e non da quella della sentenza di annullamento, per cui insiste a ritenere tardiva l’iscrizione a ruolo come disposto dalla sentenza dei primi giudici”.

Con il secondo motivo denuncia error in procedendo per violazione dell’art. 307 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, per avere il giudice d’appello – in una fattispecie di impugnazione di cartella da accertamento definitivo, dove venga eccepita la decadenza dal potere di riscuotere assumendosi che la definitività dell’atto non coincida con l’infruttuosa scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio – annullato la cartella ritenendo che l’estinzione del giudizio necessiti per produrre effetto di un apposito provvedimento del giudice.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, censura la sentenza per aver ritenuto, in una ipotesi di impugnazione di cartella da accertamento definitivo, la riscossione priva del presupposto richiesto dall’art. 17, lett. c), in rubrica, in quanto la mancata pronuncia di ordinanza di estinzione del giudizio di rinvio non riassunto impedirebbe all’atto impositivo impugnato con il ricorso introduttivo di acquisire la definitività che consegue, invece, al solo spirare del termine di riassunzione.

Con il ricorso incidentale condizionato la società contribuente, denunciando violazione degli artt. 393 e 307 c.p.c., art. 2945 c.c., comma 3 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, assume che a seguito dell’estinzione del processo a norma dell’art. 393 c.p.c., l’avviso di accertamento impugnato non si stabilizzerebbe a far data dalla estinzione stessa, ma dall’anteriore momento di proposizione della domanda introduttiva del processo, sicchè, accolta tale soluzione, l’iscrizione a ruolo, effettuata sul fondamento di quell’avviso di accertamento oltre l’anno successivo a quello di proposizione della domanda, sarebbe da considerarsi tardiva, con conseguente prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria esercitata dall’amministrazione.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono fondati.

Il codice di procedura civile stabilisce agli artt. 392 e 393 che la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio può essere fatta non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione: se la riassunzione non avviene entro tale termine, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, “l’intero processo si estingue”.

Per il processo tributario, del tutto armonicamente, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, stabilisce che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale, le parti sono tenute a riassumere la causa “nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza”. Qualora la riassunzione non avvenga entro tale termine, o si avveri successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, “l’intero processo si estingue”.

La natura impugnatoria del processo tributario comporta poi che l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, comporta la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, e della pretesa tributaria in esso incorporata, atteso che detto avviso non è un atto processuale, ma l’oggetto del giudizio (Cass. n. 21143 del 2015, n. 16689 del 2013, n. 5044 del 2012, n. 3040 del 2008).

Ciò posto, considerata la specifica natura della pretesa tributaria, in quanto necessariamente incorporata in un atto impositivo, nell’ipotesi di estinzione del processo per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice, il dies a quo del termine di prescrizione come del termine di decadenza va ancorato alla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, atteso che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, lett. b), art. 15 e art. 17, lett. c), far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione (cfr., inoltre, Cass. n. 556 del 2016).

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso incidentale condizionato è infondato.

Concludendo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno accolti, mentre vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata va accolta in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate per il presente giudizio in Euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito, ed in Euro 3.500 ed in Euro 4.500, rispettivamente, per i due gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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