Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19476 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19476 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 6444-2017 proposto da:
LUIGI °STONI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALGARDENA
3, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO DE SANCTIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO SAVOLDI;
– ricorrente contro
SANTACATERINA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO FRANCIOSO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 892/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 07/09/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 7 settembre 2016, la Corte d’Appello di

accoglieva la domanda proposta da Massimo Santacaterina nei
confronti della Luigi Ostoni S.r.l., cessionaria ex art. 2112 c.c.
del rapporto, per essere subentrata nella titolarità dell’azienda a
seguito della cessionat della stessa da parte della Ostoni Luigo
s.a.s. di Ostoni Marco & C, avente ad oggetto, previo
accertamento della sussistenza tra il Santacaterina e la Società
cedente di un rapporto di lavoro subordinato poi proseguito con
la cessionaria, la condanna di quest’ultima, in proprio o, in
subordine, quale responsabile solidale, al pagamento delle
differenze retributive maturate anche a titolo di TFR ed al
risarcimento del danno differenziale, patrimoniale e non, in
relazione all’infortunio occorsogli allorché operava alle
dipendenze della cedente;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto infondate le eccezioni di incompetenza funzionale,
essendosi l’infortunio verificato in occasione di lavoro / e di
litispendenza, sollevata con riguardo al procedimento penale
relativo all’infortunio, non ricorrendo alcuna ipotesi di
sospensione necessaria del processo, congrua l’istruttoria svolta
anche valendosi, quali prove atipiche, delle risultanze emerse
nel processo penale, sussistente ex art. 2112 c.c. la
responsabilità solidale della Società cessionaria per
l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria;

Ric. 2017 n. 06444 sez. ML – ud. 24-05-2018
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Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e

per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, il Santacaterina;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione

che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c.,
imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver
la Corte stessa espletato l’istruttoria

per relationem

con

riferimento a prove acquisite, in difetto di contraddittorio tra le
parti, in altro processo cui la Società era rimasta estranea,
prove da ritenersi, viceversa, inutilizzabili ed insuscettibili di
fondare il ritenuto assolvimento dell’onere della prova della
sussistenza del danno e l’affermata responsabilità solidale della
Società per l’adempimento della relativa obbligazione
risarcitoria;
che il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento
ecAk Pcilio
accolto da questa Corte (cfr.vCass., sez .l terza,( 4.3.2002, n.
3102 ma già Cass. sez. prima, 17.1.1995, n. 478 e Cass., sez.
terza, 20.1.1995, n. 623) secondo cui nei poteri del giudice in
tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di
fondare il proprio convincimento sulla base di accertamenti
compiuti in altri giudizi fra le stesse parti od anche fra altre
parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione lo stesso è investito, potendo le parti che vi abbiano
interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando
prove contrarie, facoltà quest’ultima di cui si deve ritenere che
la Società ricorrente non abbia inteso avvalersi, non risultando
Ric. 2017 n. 06444 sez. ML – ud. 24-05-2018
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dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

fatto oggetto di specifica censura il rilievo in tal senso contenuto
nell’impugnata sentenza e ciò consapevolmente, stando
all’argomentazione svolta nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.,
per la quale la stessa non sarebbe stata tenuta ad offrire alcuna
prova contraria a quelle acquisite

per relationem, a fronte del

convincimento dell’inutilizzabilità di dette prove, dell’onere
probatorio gravante sul lavoratore circa la sussistenza del fatto
illecito causativo del danno;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di
legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio
2018
Il Presidente

mancato assolvimento, affermato a motivo dell’erroneo

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