Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19476 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2587/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA, 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

del Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO AVERNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CATELLO SALDAMARCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6837/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’8/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello proposto dal contribuente contro la decisione di primo grado, con la quale era stata esclusa l’illegittimità della notifica della cartella prodromica all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato dalla parte contribuente.

La società Equitalia sud spa si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. I due motivi di ricorso, con i quali si prospetta la violazione dell’art. 140 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’effettuazione della notifica della cartella, la mera spedizione della raccomandata informativa e non la sua ricezione, escludendo peraltro l’operatività della sentenza n.3/2010 della Corte costituzionale che aveva invece efficacia retroattiva, vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Ed invero, va premesso che la notificazione della cartella di pagamento è regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e che secondo il comma 3, nelle ipotesi di cui all’art. 140 c.p.c., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, tale ultima disposizione richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Va aggiunto che la Corte costituzionale con sentenza n. 3/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Ne consegue che per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione – cfr. Cass. n. 26864/2014; cfr. anche Cass. n. 25079/2014 ove si è affermato che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione -. Orbene, ha errato la CTR nell’escludere la rilevanza in parte qua dei principi espressi dalla Corte costituzionale sul presupposto che la stessa era intervenuta in epoca precedente alla notifica della cartella che il contribuente, impugnando l’iscrizione ipotecaria, aveva sostenuto non essergli mai stata notificata.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione della cartella fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non comporta che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza n. 3/2010.

E’, infatti, la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte, di impugnare insieme all’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al C. potesse ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass. 10528/2017 che pure richiama Cass. 17184/03-.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella in ragione del fatto che la raccomandata informativa fosse stata spedita, non ritenendo necessaria la ricezione della stessa.

Così facendo la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che, per come evidenziato, non riconduce il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in via esclusiva alla ricezione della raccomandata informativa.

Non può invece passare al vaglio di questa Corte la questione relativa all’omessa previa verifica circa l’impossibilità di consegnare l’atto alle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.. La censura difetta di autosufficienza, non risultando esposta nel corso del giudizio di merito e per di più contrastando con quanto sarebbe emerso dall’esame della relata di notifica non riprodotta in ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi di diritto sopra esposti e nei limiti qui indicati non è conforme a legge.

La stessa va quindi riformata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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