Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19475 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19475 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5795-2017 proposto da:
ALBANO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA
NUOVA 107, presso lo studio dell’avvocato MARIANGELA ZUPA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARRETTA;

– ricorrente contro
DE VIZIA TRANSFER SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. NEPOTE 16,
presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA GRASSO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 254/2016 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 25/10/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 25 ottobre 2016, la Corte d’Appello di

(che nelle more aveva assorbito il soppresso Tribunale di Melfi)
e rigettava la domanda proposta da Vito Albano nei confronti
della De Vizia Transfer S.p.A., alle cui dipendenze prestava la
propria attività lavorativa per l’esecuzione dell’appalto gestito
dalla predetta Società del servizio di pulizia e di smaltimento
rifiuti dello stabilimento SATA di San Nicola di Melfi, avente ad
oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento
disciplinare intimatogli perché, a seguito della perquisizione
effettuata dai Carabinieri presso l’abitazione e nell’autovettura di
proprietà, era stato trovato in possesso di materiale di
produzione della SATA;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto sussistente la condotta delittuosa per essere risultata
smentita la circostanza che si trattasse di materiale di scarto
reperito in discarica, e la stessa valutabile sul piano disciplinare
a prescindere dalla pronuncia di una sentenza penale di
condanna, rilevando, ai predetti fini, la condotta in sé, da
ritenersi grave e tale da legittimare l’irrogazione della sanzione
espulsiva;
per la cassazione di tale decisione ricorre l’Albano, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2017 n. 05795 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

Potenza, confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza

che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt.7, I. n. 300/1970 e 49,
lett. B) del CCNL di settore, contesta la qualificazione della

azione costituente delitto a termini di legge riconducibile
all’ipotesi astratta legittimante, in base al codice disciplinare di
cui al CCNL di settore, la comminazione della sanzione del
licenziamento per giusta causa;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 27 Cost., il ricorrente lamenta la non
conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale tale
da presupporre, in contrasto con la presunzione di innocenza
costituzionalmente sancita, la riferibilità al ricorrente della
condotta delittuosa contestata in difetto di una specifica
pronunzia in tal senso del giudice penale;
che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, è prospettato con riferimento all’omessa
considerazione della testimonianza del teste Di Vietri ed in
particolare a quanto da questi dichiarato circa la presenza in
discarica con l’addetto al trasporto dei rifiuti di altro dipendente
della Società appaltatrice addetto alla cernita del materiale
che gli esposti motivi, i quali in quanto strettamente connessi,
possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi
inammissibili, prescindendo del tutto dalle argomentazioni in
base alle quali la Corte territoriale, nella motivazione
dell’impugnata sentenza, ha puntualmente replicato alle
analoghe censure già sollevate in quella sede (e ciò almeno per
quel che riguarda i primi due motivi, atteso che, con riguardo
alla censura di cui al terzo motivo, non si dà conto nel ricorso
Ric. 2017 n. 05795 sez. ML – ud. 24-05-2018
-3-

condotta del ricorrente operata dalla Corte territoriale quale

k

della sua tempestiva proposizione, che consenta di ritenere
essere stata essa oggetto di contraddittorio tra le parti,
determinando così l’emergere, con riguardo ad essa, di un
ulteriore profilo di inammissibilità), di modo che la presente
impugnazione si rivela essenzialmente volta alla sollecitazione di

presente giudizio;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
che si dà atto dell’inapplicabilità, allo stato, del raddoppio del
contributo unificato, per essere stato il ricorrente ammesso al
gratuito patrocinio dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio
2018
Il Presidente

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un nuova valutazione nel merito estranea all’ambito del

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