Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19475 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in Roma, via di

Monteverde n. 25, presso l’avv. Alessandra Valletti, rappresentato e

difeso dall’avv. Serpe Mariacristina, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 543/39/07, depositata il 27 settembre

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. N.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 543/39/07, depositata il 27 settembre 2007, con la quale, rigettando gli appelli riuniti del contribuente e dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del N. per IRPEF 1990.

L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze resistono con controricorso e propongono altresì ricorso incidentale.

2. L’unico motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia “grave insufficienza della motivazione con violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35”, appare inammissibile in quanto si conclude con un quesito – “se costituisca violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 14, la determinazione del reddito secondo quanto prescritto dalle norme citate e sulla base di accertamenti bancari anche laddove il contribuente non venga poi riconosciuto titolare di un’impresa” – del tutto estraneo al contenuto del motivo.

3. L’inammissibilità del ricorso principale determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo (Cass. nn. 8154 del 2003, 8446 del 2004).

4. Pertanto, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., va dichiarato inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale, in quanto tardivo ex art. 327 cod. proc. civ. (senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine indicato dall’art. 371 cod. proc. civ.) (Cass. nn. 8105 del 2006, 1528 del 2010);

che, in considerazione della reciproca soccombenza (peraltro l’Agenzia delle entrate non ha svolto una effettiva attività difensiva in relazione al ricorso principale), le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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