Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19475 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1054/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31,

presso lo studio dell’avvocato DANILO PATERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO IMPERATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9277/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva, Irap dell’anno d’imposta 2009, emesso all’esito di accertamento analitico-induttivo ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), l’amministrazione ricorrente lamenta la “falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ed agli artt. 2727 e 2729 c.c.”, nella parte in cui il giudice d’appello ha annullato l’avviso per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, stante l’inesistenza di un obbligo generalizzato in tal senso e comunque la sua inapplicabilità al caso di specie, caratterizzato non già da accertamento standardizzato mediante applicazione di parametri o studi di settore, bensì da un accertamento di maggiori ricavi basato sulle gravi incongruenze riscontrate nella dichiarazione Mod. Unico 2010 e sull’antieconomicità della condotta del contribuente;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare;

4. in tema di tema di contraddittorio preventivo, questa Corte ha chiarito che “differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenta di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi cd. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrane di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. Sez. U. n. 24823/15; cfr. Cass. sez. 6^-5, 15744/16);

5. nel caso di specie – in cui pare pacifico che non vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente (con conseguente inapplicabilità, per i tributi non armonizzati, del termine dilatorio di 60 giorni L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7: v. Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16) – il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare, per i tributi non armonizzati, l’eventuale ricorrenza di uno specifico obbligo normativo di contraddittorio preventivo e, per i tributi non armonizzati, l’enunciazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere nel contraddittorio; in mancanza, la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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