Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19474 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19474 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 6694-2018 proposto da:
BALLO TIJAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CRISTINA PEROZZI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 1342/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 28/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 23/07/2018

Con sentenza depositata il 28/8/2017, la Corte d’Appello
di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello con cui Tijan
Ballo ha impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il
diniego di riconoscimento della protezione internazionale,
ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso

2011, art. 19, co 9, quale modificato dal D.Igs. n. 142 del
2015, e che il gravame era stato depositato il 26.7.2016, e
quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione
dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 23.6.2016. Ricorre
Tijan Ballo sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha
svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella
forma della motivazione semplificata
2.

Il

ricorso, con cui si censura la statuizione

d’inammissibilità per violazione di legge, è fondato. L’art. 19
del d.lgs. n. 150 del 2011 al comma 9, quale sostituito dal
D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27 comma 1, lett. f) dispone che:
“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale
decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata
la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello
decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
Ric. 2018 n. 06694 sez. M1 – ud. 15-05-2018
-2-

e non con atto di citazione, alla stregua del D.Igs. n. 150 del

giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento
formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto
ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con

calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del
2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto,
al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello
secondo il rito sommario di cognizione.
4. Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni
altra questione, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio
alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che si
atterrà a quanto sopra rilevato, provvederà anche a statuire
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata

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