Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19474 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19474

C

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1017-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5520/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento per Iva ed Irap dell’anno di imposta 2006, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 28, commi 3 e 4, e art. 34 bis, comma 2, lett. b”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancato perfezionamento della notifica, alla luce del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla pane stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. SU, 20/07/2016, nn. 14916 e 14917);

4. nel caso di specie, la notificazione del ricorso tentata presso il difensore domiciliatario della controparte non si è perfezionata, essendone risultato “l’indirizzo inesistente”, così come quella tentata presso la parte personalmente, “per irreperibilità del destinatario”, senza che la conseguente nullità sia stata sanata dall’avvenuta costituzione della parte intimata, e senza che il ricorrente si sia attivato per la ripresa del processo notificatorio non andato a buon fine;

5. al riguardo deve farsi applicazione dell’ulteriore principio di diritto per cui “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediate e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (Cass. SU, 15/07/2016, n. 14594);

6. in assenza di difese della parte intimata, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna condanna alle spese;

7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica nemmeno il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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