Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19473 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19473 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 2712-2018 proposto da:
UMAR MOHAMMED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO
BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA
BALLERINI;
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– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 760/2017 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 13/06/2017;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata in

emesso dal Tribunale di Genova, delle istanze di protezione
internazionale avanzate da Umar Mohammed. Costui asseriva
di esser perseguitato nel suo Paese, il Ghana, sia da uno zio,
per motivi legati all’eredità paterna, che dai genitori della ex
fidanzata, che gli imputavano il decesso della loro figlia.
Dinanzi alla Corte distrettuale il ricorrente, poi, ha lamentato
un problema di deambulazione la cui cura non sarebbe stata
possibile nel paese di origine per mancanza di adeguate
strumentazioni. Il richiedente propone ricorso per cassazione,
in riferimento al mancato riconoscimento della protezione
umanitaria, denunciando: la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 32, d. Igs. 25/2008, dell’art. 5, co 6, e art. 19 del T.U.
Imm. Il Ministero resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2.

Sostiene parte ricorrente che la normativa di

riferimento non subordina il riconoscimento di motivi umanitari
giustificanti il soggiorno nel nostro Paese all’attendibilità della
parte richiedente, ed addebita, in particolare, alla Corte
territoriale di aver dubitato della gravità della sua situazione
sanitaria, senza attivare la doverosa cooperazione officiosa
circa l’efficienza del sistema sanitario del Ghana.
2. La doglianza è infondata. 3. Va premesso che i motivi di
carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali
Ric. 2018 n. 02712 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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data 13.06.2017, confermava il provvedimento di rigetto,

o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), in
costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto
soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n.
5059/2017), costituiscono un catalogo aperto, non essendo

legislatore (Cass. n. 26566/2013), che appresta tale tutela
residuale per le situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti
umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio
prognostico, lo straniero sarebbe esposto in caso di suo
rimpatrio. Anche in ordine alla verifica delle condizioni per il
riconoscimento della protezione umanitaria -al pari di quanto
avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato
politico e della protezione sussidiaria- incombe sul giudice il
dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto
dall’art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008 in ordine all’accertamento
della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.
4. Nella specie, la Corte territoriale non ha violato i
suddetti principi, né è venuta meno al dovere di cooperazione
istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che le
algie lamentate non costituiscano un ostacolo al rimpatrio (il
ricorrente enfatizza a torto l’utilizzo dell’espressione “non
sembrano” che, nel contesto del provvedimento impugnato,
equivale a “non appaiono” o “non si reputano”) e cioè ha
escluso che i dolori accusati, qualificati come “fastidiosi”,
integrino un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute,
talchè la contraria opinione involge un riesame del merito. 5. A
tanto, va aggiunto che il riferimento astratto alle condizioni del
Ghana nonché al periodo di permanenza in Libia non sono
dirimenti, in quanto la valutazione delle «violazioni
sistematiche e gravi dei diritti umani» deve necessariamente
Ric. 2018 n. 02712 sez. M1 – ud. 15-05-2018
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tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal

correlarsi alla vicenda personale del richiedente, non può di
certo esaurirsi con la giovane età (essendo stata esclusa la
sussistenza di legami familiari o l’espletamento di attività
lavorativa), e deve quindi tener conto anche delle sue
allegazioni e dell’attendibilità del suo racconto, il cui

riferirsi alla persona del richiedente, “perché altrimenti si
finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione
particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo
Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in
contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6,
d.lgs. 286 cit., che nel predisporre uno strumento duttile quale
il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della
sussistenza dei «seri motivi» attraverso un esame concreto ed
effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso” (Cass.
n. 4455 del 2018).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
m
da dispositivo. Essendo il ricorrente stato,antésso al patrocinio
a spese dello Stato, non si applica la disposizione di cui del
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, co 1 quater
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in
C 2.150,00, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in

apprezzamento costituisce una tipica valutazione di merito da

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