Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19473 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017), n. 19473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 867-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMPIANTI TESSILI ALEA SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESSELLA 30, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PUCCIONI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSANDRO BELLOFIORE BRIOTTONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2392/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 29/05/2015; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Ires dell’anno di imposta 2006 – con il quale si è contestata la qualificazione dei versamenti in cassa per contanti come “finanziamenti” di soci e terzi – l’amministrazione finanziaria impugna la sentenza con cui la C.T.R. ha confermato la sentenza di prime cure favorevole alla società contribuente, deducendo la violazione: 1) “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. nonchè art. 111 Cost.”, trattandosi di motivazione meramente apparente; 2) “del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis nonchè dell’art. 2697 c.c.”, per mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuente;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
3. entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati;
4. quanto al primo, la motivazione del giudice d’appello – per quanto sintetica – non può dirsi meramente apparente, poichè consente di comprendere appieno la ratio decidendi adottata, anche attraverso il rinvio motivato alla decisione della C.T.P., ampiamente trascritta nella parte descrittiva dello “svolgimento del processo”;
5. quanto al secondo, la decisione del giudice d’appello, lungi dal risultare fondata “sulla considerazione che le presunzioni poste alla base del recupero fiscale fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” -come si deduce a pag. 10 del ricorso – assume come circostanza “dirimente” e, soprattutto, “documentalmente provata”, quella “secondo la quale i soci e l’amministratore, tra il 1998 ed il 2005, avevano ricevuto, dal concordato, la considerevole somma di Euro 1.798.417,79, ampiamente sufficiente a giustificare i versamenti di cui si tratta”;
6. al rigetto del ricorso principale segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;
7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017