Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19472 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. ((OMISSIS)), G.F.

((OMISSIS)) C.G. ((OMISSIS))

A.G. ((OMISSIS)) F.S.

((OMISSIS)) S.A. ((OMISSIS)),

M.G. ((OMISSIS)) tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ALBERICO II n. 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA

ANGELO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUERCI

MASSIMO, giuste deleghe (n. 7) in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 454/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

30.10.08, depositato il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Daniele Vannini (per delega avv.

Massimo Querci) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI

Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G., C.G., F.S., S.A., G.F., R.G. e M.G. ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 29 maggio 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r del Lazio il 23 maggio 2001 non ancora definito al 18 giugno 2008, data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, ritenendo generica per mancata allegazione del danno che in concreto avrebbero subito. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale il mero richiamo alla giurisprudenza in tema di danno che normalmente segue la violazione della ragionevole durata del giudizio non costituirebbe allegazione di un concreto danno. Il ricorso è fondato.

E’ orientamento costante (ex multis v. Cass. n. 19979/2009) che il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; pertanto, la circostanza che il ricorso sia proposto da una pluralità di attori e che non siano specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato, non può avere alcun rilievo al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato poco più di sette anni, detratti tre anni di durata da ritenere ragionevole secondo i parametri normalmente utilizzati dalla corte di Strasburgo, si ritiene equo liquidare per i primi tre anni la somma di Euro 750,00 per anno ed Euro 1.000,00 per l’anno successivo.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione, attesa la parziale soccombenza (domanda di condanna al pagamento di Euro 6.000,00) possono essere compensate fino alla metà.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 3.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda in favore di ciascuno dei ricorrenti;

compensa le spese dell’intero giudizio fino alla metà e liquida la restante metà in Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 485,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Massimo Querci che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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