Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19472 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16736/2014 proposto da:

Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio

dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Baldi Alessandra, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Arca Puglia Centrale, già Istituto Autonomo Case Popolari della

provincia di Bari, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Pannacciulli Cosimo, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.C.A.A., in proprio, nonchè

D.C.A.S., nella qualità di eredi di A.M. V.,

elettivamente domiciliati in Roma, Viale B. Buozzi n. 77, presso lo

studio dell’avvocato Tornabuoni Filippo, rappresentati e difesi

dall’avvocato Laterza Paolo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 84/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.C.A.S., D.C.A.A. e A.M. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, lo Iacp della Provincia di Bari e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla costruzione di alloggi, in favore del personale dell’Arma dei Carabinieri, su terreni di loro proprietà, occupati d’urgenza e irreversibilmente trasformati, nell’ambito di una procedura espropriativa non conclusa con l’emissione tempestiva del decreto di esproprio.

Il convenuto Iacp ha dedotto la propria estraneità all’illecito.

Il Comune di Bari, chiamato in causa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza del Tribunale, evidenziando la legittimità della procedura espropriativa, stante la proroga legale dei termini dell’occupazione, e la competenza della Corte d’appello.

Il Tribunale di Bari, con “sentenza parziale” n. 794 del 2001, passata in giudicato, per quanto ancora interessa, ha affermato la propria competenza a decidere sulla domanda (interpretata come) di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, stante la tardività del decreto di esproprio, e su quella di pagamento delle indennità di occupazione legittima (quale componente risarcitoria) e illegittima.

Successivamente, il Tribunale, con “sentenza non definitiva” n. 1308 del 2011, ha escluso l’illecita occupazione acquisitiva, ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, ha accolto la domanda di occupazione legittima e provveduto per la prosecuzione del giudizio.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 30 gennaio 2014, giudicando sui gravami proposti, ha giudicato nulla la sentenza impugnata (n. 1308 del 2011) che, affermando la legittimità della procedura ablatoria e rigettando la domanda risarcitoria degli originari attori, avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza n. 794 del 2001, la quale aveva definitivamente stabilito la natura risarcitoria delle domande attoree; ha ritenuto che la sentenza n. 1308 del 2011 non avrebbe potuto sovvertire quel giudicato ma solo determinare il quantum risarcitorio e a ciò ha provveduto la Corte che ha condannato il Comune di Bari a pagare, per questo titolo, Euro 1008181,71, oltre accessori; ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello Iacp.

Avverso questa sentenza il Comune di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito da Arca Puglia Centrale (già Iacp) e da D.C.A.A., in proprio e, unitamente a D.C.A.S., come erede di A.M.V., i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Il Comune e Arca Puglia hanno presentato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Bari denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., non essendo quella impugnata riconoscibile come sentenza, visto che indicava in modo confuso la sentenza del Tribunale impugnata in appello: nell’intestazione la “sentenza parziale n. 772/00 dell’11.10.2000” e nel corpo la sentenza “non definitiva” n. 1308 del 2011.

Il motivo è infondato.

La denunciata inesattezza contenuta nella sentenza d’appello impugnata non ha impedito alla stessa di raggiungere il suo scopo, non avendo precluso al Comune di proporre il ricorso, essendo ben comprensibile quale fosse il provvedimento del Tribunale impugnato (sentenza n. 1308 cit.).

Il secondo e terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 156,161 e 329 c.p.c., per avere ravvisato nella sentenza n. 794 del 2001 un inesistente giudicato sostanziale che, secondo la Corte d’appello, sarebbe stato violato dalla sentenza parziale n. 1308 del 2011, dichiarativa della legittimità del procedimento espropriativo, avendo la Corte erroneamente ravvisato nella sentenza del 2001 un definitivo accertamento della fondatezza della domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

I suddetti motivi sono fondati.

Il Tribunale, con la sentenza n. 794 del 2001, ha interpretato le domande attoree come risarcitorie e, di conseguenza, ha dichiarato la propria competenza a decidere, ma nulla ha statuito neppure implicitamente sull’an debeatur e cioè sulla fondatezza nel merito delle domande attoree. La Corte d’appello, quindi, non avrebbe potuto ravvisare in detta sentenza un giudicato sostanziale preclusivo del successivo accertamento operato dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 1308 del 2011 che, lungi dall’essere nulla per violazione del giudicato, ha accertato la legittimità del procedimento ablatorio. La Corte, pertanto, avrebbe dovuto decidere sul gravame dei privati nel merito e pronunciare sulla natura, legittima o illegittima, dell’occupazione. La sentenza impugnata in questa sede ha in tal modo ignorato il principio secondo cui la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, nè esplicita nè implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito, ai fini dell’accertamento della competenza, sicchè dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorchè in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass. n. 6970 del 2018, n. 21492 del 2005, n. 7775 del 2004).

Restano assorbiti i motivi di ricorso proposti “gradatamente” dal Comune di Bari e il ricorso incidentale dei privati.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti (secondo e terzo) del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Bari per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo e terzo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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