Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19472 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 597-2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFO SESTO

16, presso lo studio dell’avvocato ANTIOCO PINTUS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1700/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, in quanto proposto oltre il termine perentorio di legge per “errore di diritto non scusabile”, respingendo perciò anche l’istanza di rimessione in termini motivata sul fatto che la segreteria della Commissione tributaria provinciale gli aveva “notificato, a mezzo p. e. c., la sentenza di primo grado solo dopo nove mesi dall’avvenuto deposito della stessa”;

2. il ricorrente impugna la sentenza d’appello deducendo: 1) la “violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12”, per non avere la C.T.R. considerato che “la tardiva messa a conoscenza della Sentenza di primo grado non è dipesa da lui medesimo, ma da un ritardo imputabile esclusivamente alla segreteria”;

2) la violazione indiretta “del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12”, per avere il giudice d’appello omesso di valutare il merito in ragione della intempestività dell’appello, ritenuta assorbente;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

4. il primo motivo di ricorso è infondato – con conseguente assorbimento del secondo – alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato (Cass. nn. 12664/16, 23545/15, 23323/13, 16004/09); in simili ipotesi sono stati esclusi, in concreto, sia un contrasto con la Costituzione o la CEDU, per inesistenza di qualsiasi vulnus ai diritti di difesa e di uguaglianza sanciti dagli artt. 3,24 e 113 Cost., stante la conoscenza del processo e, quindi, la possibilità per la parte di attivarsi a tutela dei propri diritti, sia l’esistenza di una incompatibilità puntuale con la normativa sovranazionale, CEDU o unionale (Cass. seti 5, n. 13727/16, con richiamo a Cass. n. 6692, n. 6513, da n. 3304 a n. 3308 e n. 919 del 2015; n. 19049 del 2014; n. 23323 del 2013; n. 11114 del 2008, restando invece isolato il difforme precedente di Cass. n. 6048 del 2013)” (così, da ultimo, Cas., sez. 6-5, n. 4557/17);

5. è stato altresì chiarito, con riguardo all’istituto della rimessione in termini – originariamente previsto dall’art. 184-bis c.p.c. e poi trasfuso nel più generale art. 153 c.p.c., comma 2 – “che la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del contraddittorio stante l’omessa comunicazione alla parte costituita della data di trattazione dell’udienza all’esito della quale è stata assunta la decisione, non fa venir meno l’obbligo per la parte illegittimamente pretermessa dallo svolgimento di alcune delle attività processuali di rispettare, ai fini della proposizione dell’impugnazione, il termine c. d. lungo fissato dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, termine che prescinde dal rispetto o meno dell’obbligo di comunicazione alle parti da parte della cancelleria. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorchè la parte decaduta dall’impugnazione per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall’omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (Cass. n. 17704 del 2010). Va, inoltre, osservato che qualora la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un avvocato, rientra nei compiti professionali di questi il dovere di attivarsi e verificare, qualora non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, se a causa di un mancato adempimento di cancelleria siano state svolte attività processuali a sua insaputa” (Cass. sez. 5, 5956/17);

6. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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