Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19471 del 23/09/2011
Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini
prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) e MINISTERO DEGLI ESTERI in
persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 262/09 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
3.4.09, depositata il 04/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI
Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. ha notificato al Ministero dell’Interno e al Ministero degli esteri ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Bologna che ha negato il diritto al ricongiungimento familiare. Le amministrazioni resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile perchè non è stato depositato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione prima civile, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011