Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19471 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19471 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15668-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
,1,10tU PASQUALL, elettivamente domiciliato in ROi\L\, VIA
QUINTINO SI 1L\.

n.41, presso lo studio dell’avvocato

M- :\KG HER1TA VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSINIILIANO DEL VECCHIO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 162/2016 della CORTE D’APPELLO DI
LECCE SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il
13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, con sentenza del 13 giugno 2016, la Corte di Appello di Lecce
– sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione del
Tribunale in sede, dichiarava la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato da Pasquale Palermo e Poste Italiane
s.p.a. per il periodo dal 9 luglio al 30 settembre 2000 e condannava
la società a riammettere in servizio il lavoratore nonché al
pagamento in suo favore della indennità ex art. 32, co.5°,

I. n.

183/2010, commisurata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto;
che

il termine era stato apposto per

“esigenze eccezionali

conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli
assetti occupazionali

e della necessità di espletamento del

servizio di recapito in concomitanza delle assenze per ferie”;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Palermo;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unThmnnt. e ! d ,-cr-ly, di fissazione dell’ndunanza in narnPrn di

CO nsiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.

civ. in cui insiste per l’accoglimento del ricorso;
(JOASIDiERATO
che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.
1372, primo e secondo comma, cod. civ. nonché omesso esame circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio che ha formato oggetto
di discussione e nullità del procedimento ( in relazione all’art. 360,
Ric. 2017 n. 15668 sez. ML – ud. 07-06-2018
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FERNANDES.

primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.) avendo il giudice del
gravame rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto
per tacito mutuo consenso dei contraenti senza valorizzare la
prolungata inerzia tenuta dal lavoratore a fronte della quale
quest’ultimo avrebbe dovuto provare il permanere di un suo
interesse alla instaurazione del rapporto nonché l’accettazione senza

falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. b) della legge
18 aprile 1962 n. 230, 8 del CCNL Poste del 26 novembre 1994 e
23 della L. 28 febbraio 1987 n. 56 (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.); con il terzo motivo viene denunciata
violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 4 novembre
2010 n. 183 per avere la Corte di Appello quantificato l’indennità
onnicomprensiva prevista dall’art. 32 comma 5° della L. n. 183/2010
nella misura di dodici mensilità solo con riferimento al criterio delle
dimensioni dell’azienda;
che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della
consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mera
inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine,
quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una
risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010
n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887 ed ancora: Cass. 10-11-2008 n.
26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554,
Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-82011 n. 16932), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca
1-

;]le risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali on-;qa

ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre
definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v Cass. 2-12-2002
n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279); ed infatti, nella
Fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che il mero decorso di un
lasso di tempo non era circostanza certamente incompatibile con la
volontà di dar corso alle azioni a tutela dei propri diritti e tale
accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, risulta
aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure della
Ric. 2017 n. 15668 sez. ML – ud. 07-06-2018
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riserve del TFR; con il secondo motivo e viene dedotta violazione e

società ricorrente che, in sostanza, si incentrano su una diversa
lettura delle predette emergenze fattuali da questa Corte già ritenute
non idonee a dimostrare l’esistenza di un volontà risolutiva del
rapporto e che, peraltro, finiscono con il sollecitare anche una
inammissibile nuova valutazione del merito non ammissibile in
questa sede (con riferimento alla questione de quo cfr. Cass. n. 7300

che,

diversamente, è fondato il secondo motivo per costante

orientamento di questa Corte che, decidendo in tema di contratti a
termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie nel periodo giugno-settembre, oltre a ritenere non
necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v.
fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 933), in base al principio della
“delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha anche
più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 73-2008 n. 6204 altre Cass. 28-3-2008 n. 8122, Cass. 31.1.2013 n.
2286, tra le innumerevoli) confermato le sentenze di merito che
avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla
contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto’ alla previsione
legale del termine apposto per sostituire dipendénti assenti per ferie
e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel
senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita
dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono
delle ferie; peraltro, vale ricordare che è stato anche precisato: a)
che l’estensione al mese di mnridio 1.993 de! periodo di ferie previsto
dall’art. 3 del c.c.n.l.

del 1994 (inizialmente fissato al periodo

giugno-settembre) dimostra l’implicito riconoscimento dell’operatività
dell’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze

per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 (e per i
successivi periodi feriali), a prescindere da ulteriori accordi
autorizzatori” (v. Cass. 1-3-2011 n. 4990, Cass. 24-2- 2011 n. 4514,
Cass. 24-2-2011 n. 4513, Cass. 10-12-2009 n. 25934 tra le varie);
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del 23 marzo 2018 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti) ;

b) che nel caso in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze
eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente
alla necessità di far fronte alle assenze per ferie che la ricorrenza
anche di una sola delle esigenze indicate rendeva legittima
l’apposizione del termine ( tra le varie cfr: Cass. n. 3617 del 14
febbraio 2011);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il
secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il
terzo, l’impugnata sentenza va cassata con decisione nel merito – ex
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto – di rigetto dell’originaria domanda;
che le spese relative ai gradi di merito vanno compensate tra le
parti stante il loro alterno esito, mentre quelle relative al presente
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo in favore di Poste Italiane s.p.a.;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e
dichiarato assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa tra le parti le
spese relative ai gradi merito; condanna Palermo Pasquale alle spese
del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018

jLP

idente

che l’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo;

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