Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19471 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16199/2014 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.O., M.M., elettivamente domiciliate in C.

Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi

Andrea, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zanetti

Claudio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 746/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

M.O. e M.M., eredi di M.F., hanno convenuto in giudizio l’Anas per chiederne la condanna al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di terreni di loro proprietà, occupati in via d’urgenza per la realizzazione dell’asse interurbano (OMISSIS), lungo la (OMISSIS), acquisiti all’esito di un procedimento di esproprio, non concluso nei termini.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza non definitiva in data 8 marzo 2004, accertata l’avvenuta occupazione acquisitiva, ha osservato che le aree occupate si trovavano in parte in zona omogenea E (a nord della strada provinciale) e in parte in zona di rispetto “prettamente agricola” (a sud) per la cui valutazione ha rimesso la causa in istruttoria e, con sentenza definitiva in data 11 novembre 2005, ha liquidato il danno.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 11 giugno 2013, in parziale accoglimento dei gravami, ha qualificato tutti i fondi come inedificabili e agricoli, al momento della cessazione dell’occupazione legittima e, condividendo le risultanze di una c.t.u., ha evidenziato il loro significativo valore di mercato; la Corte non ha però condiviso la stima del c.t.u. nella parte in cui aveva quadruplicato il valore rispetto a quello proprio dei terreni agricoli, lo ha quindi duplicato ed ha determinato il danno, comprensivo della svalutazione monetaria, in Euro 358403,50, a favore di M.O. e in Euro 595702,95, a favore di M.M., oltre interessi legali, facendo riferimento a indagini svolte presso operatori immobiliari nella zona di Seriate; infine ha rideterminato l’indennità di occupazione legittima, rispettivamente, in Euro 57013,20 e Euro 94759,20.

Avverso questa sentenza l’Anas ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito da M.O. e M.M., le quali hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo e secondo motivo l’Anas denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2539 del 1865, art. 39, L. n. 865 del 1971, art. 16,L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40, nonchè carenza assoluta di motivazione, per avere determinato il valore di mercato dei terreni (qualificati nella stessa sentenza impugnata come) agricoli in base al criterio della edificabilità di fatto, con riferimento a indimostrate potenzialità edificatorie, in contrasto con il criterio dell’edificabilità legale.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, imputando alla Corte di merito di avere surrettiziamente valutato il terreno come potenzialmente edificabile, con riferimento alle conclusioni del c.t.u., il quale aveva evidenziato le “aspettative di futuri sviluppi edificabili”.

La Corte, al contrario, si è limitata a valorizzare le “future possibilità di sviluppo anche edilizio” della zona, svolgendo appieno la funzione di accertare il concreto valore di mercato, e lo ha determinato valorizzando la appetibile ubicazione e il contesto nel quale i terreni sono inseriti, in prossimità di infrastrutture (aeroporto di (OMISSIS) e strada provinciale (OMISSIS)), nonchè la presenza di opere di urbanizzazione e il collegamento con i centri urbani.

Si tratta, in effetti, degli indici tipici della cosiddetta edificabilità di fatto, la quale, lungi dall’integrare un criterio valutativo vietato dalla legge, concorre a determinare l’effettivo valore di mercato del bene secondo un criterio di concretezza, coerentemente con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 348 e 349 del 2007, n. 181 del 2011) e ordinaria e con precisi indici normativi.

Se è vero che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 5, espressamente prevedeva (in un contesto normativo nel quale i criteri di stima erano diversi a seconda della natura del bene, edificabile o agricolo) l’edificabilità di fatto per la valutazione delle sole aree edificabili, rimettendo ad un apposito decreto ministeriale da emanare la fissazione dei relativi criteri e requisiti, è anche vero che sarebbe irragionevole escluderla del tutto in relazione alle aree urbanisticamente non edificabili, ponendosi per entrambe le tipologie di suoli l’esigenza che l’indennità si ponga “in rapporto ragionevole con il valore del bene” (Corte Cost. n. 181 del 2011, p. 64).

Espressione di questa esigenza sono sia la giurisprudenza ordinaria, la quale ha più volte evidenziato la necessità, ai fini indennitari, di tenere conto delle possibili utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria, sempre che siano assentite dalla normativa vigente (da ultimo Cass. n. 3168 del 2019), sia il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, che impone di valutare le colture “effettivamente” praticate sul fondo e i manufatti edilizi legittimamente realizzati sui terreni agricoli coltivati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, essendo preclusa solo la possibilità di valutare le utilizzazioni diverse da quella agricola (peraltro limitatamente ai terreni agricoli coltivati).

Neppure è irrilevante la constatazione che la edificabilità di fatto è una “specie di edificabilità rilevante giuridicamente” (Cass. n. 26494 del 2016, n. 20137 del 2012), dalla quale non è possibile prescindere per la stima concreta dei beni espropriati (ferma l’esclusione del rilievo delle costruzioni realizzate abusivamente, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37,comma 3), in mancanza di specifici indici normativi derogatori, non riscontrabili nel riferimento alle “possibilità legali ed effettive di edificazione” (art. 37, comma 3), da intendere ormai nel mutato contesto normativo che colloca il valore di mercato dell’immobile al centro del sistema indennitario in materia espropriativa per ogni tipologia di beni.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dei principi sull’onere della prova, per avere ritenuto che l’Anas non avesse contestato le fonti indicate dal c.t.u., mentre l’onere della prova di un valore di mercato superiore a quello agricolo gravava sui proprietari che non l’avevano data; la Corte di merito aveva fatto generico riferimento a imprecisate indagini presso operatori del settore, senza indicare i terreni utilizzati per la comparazione.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui rivela una erronea lettura della sentenza impugnata, la quale non ha riconosciuto un valore superiore al dovuto, ma ha apprezzato in concreto il valore di mercato del bene, in relazione alle sue caratteristiche concrete, e si risolve in una impropria istanza di revisione di apprezzamenti di fatto riservati ai giudici di merito.

Esso è inoltre infondato nella parte in cui denuncia una inversione dell’onere della prova, che è invece da escludere, spettando al giudice di merito l’accertamento del valore del bene espropriato, anche in relazione alle possibilità del privato di vedersi riconoscere il valore connesso allo sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo (Cass. n. 184343 del 2013).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA