Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19471 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 158/05/08, depositata il 9

giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 158/05/08, depositata il 9 giugno 2008, con la quale, accogliendo l’appello di M.S., è stata dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata determinata una maggiore IRPEF a carico della contribuente a titolo di plusvalenza per cessione di azienda avvenuta nel 1999.

La M. non si è costituita, 2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, appare manifestamente fondato, poichè l’omesso versamento dell’IRPEF in ordine alla menzionata plusvalenza non risulta che sia stato mai contestato in giudizio, a nulla rilevando la questione, su cui si sofferma il giudice d’appello, se l’avviso impugnato fosse stato preceduto, o meno, da atto impositivo (e dal successivo pagamento) concernente l’imposta di registro dovuta per il medesimo atto di compravendita.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’alternanza degli esiti dei giudizi, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimata va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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