Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19470 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA in persona del Prefetto pro tempore e

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XIII

n. 107, presso TRIPODI-COLAIANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRIPODI ANTONIO, giusta procura speciale in calce alla

comparsa di costituzione e risposta;

– resistente –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA del

20.3.09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI

Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria ricorrono avverso il provvedimento del giudice di pace di Reggio Calabria del 1 aprile 2009 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione emesso il 29 settembre 2006 emesso dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti del cittadino (OMISSIS) P.M..

A seguito di tale decreto di espulsione il M. rientrò in (OMISSIS) e successivamente, previa concessione del visto d’ingresso e rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 5 marzo 2008, è tornato in Italia ma, constatato che il cittadino straniero era stato in precedenza colpito da provvedimento di espulsione la Questura di Reggio Calabria ha avviato un procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. La richiesta di revoca del provvedimento di espulsione del 2006 è stata rigettata dall’autorità amministrativa. Il giudice di pace, premesso che, essendo stato eseguito, il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere posto a base della revoca del permesso di soggiorno, ha invece annullato il provvedimento espulsivo sia perchè non sarebbe stato notificato, sia perchè non era stato tradotto in (OMISSIS), non essendo condivisibile, perchè contraddittoria, la motivazione secondo la quale, non essendo conosciuta la nazionalità dello straniero, non era stato possibile procedere alla traduzione e contrastando questa affermazione con l’esistenza di una scheda firmata dallo straniero dalla quale emergeva la sua nazionalità. Il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno perchè proposto da organo statuale non legittimato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 bis (t.u. immigrazione), introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4 che attribuisce al Prefetto l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero anche con riferimento al giudizio di cassazione.

2. Il primo motivo con il quale si censura l’affermazione secondo la quale l’espulsione non avrebbe potuto essere posta a base della revoca del permesso di soggiorno è inammissibile perchè il provvedimento impugnato ha ad oggetto il decreto di espulsione e non la revoca del permesso di soggiorno. Infondate sono, invece, le ulteriori censure dirette nei confronti della motivazione del provvedimento impugnato. Quanto alla mancata notifica del decreto di espulsione, il giudice di pace ha accertato che si tratta di vizio dedotto dallo straniero e che a fronte della allegazione l’amministrazione non aveva dimostrato il contrario. La censura secondo la quale tale accertamento sarebbe errato perchè il vizio non sarebbe stato dedotto, non prospetta un vizio di motivazione ma un errore revocatorio e come tale è inammissibile.

Priva di pregio è poi la censura di illogicità della motivazione per avere il giudice del merito respinto la tesi della diversità del soggetto colpito dal provvedimento espulsivo e di colui che ora ne chiede la revoca procedendo al tempo stesso all’annullamento, in quanto il provvedimento impugnato pone a base dell’annullamento un circostanza diversa.

Infine non merita accoglimento la critica secondo la quale avendo accertato che il provvedimento di espulsione era stato eseguito non avrebbe potuto essere annullato per omessa traduzione in lingua (OMISSIS), in quanto l’esecuzione del provvedimento non implica anche che sia stata conseguita dallo straniero quella piena e integrale conoscenza, idonea a consentire un consapevole esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio che la legge intende assicurare con la previsione dell’obbligo dell’amministrazione di procedere alla traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno e rigetta quello del Prefetto di Reggio Calabria. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarre in favore dell’avv. Antonio Tripodi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione prima civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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