Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19470 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19470 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15491-2017 proposto da:
BALDI VINCENZO, elettivamente domiciliato in RONLA, VIA
CIPRO n.77, presso lo studio dell’avvocato GERARD() RUSSILLO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C:T.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA,
VIALL I 1LTRO1\ n.190, presso lo studio dell’avvocato) ROBERTA
MAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato) ALDO DEL FORNO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 977/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 10/12/2016;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 10 dicembre 2016, la Corte di Appello di

domanda proposta da Vincenzo Baldi nei confronti di Poste Italiane
s.p.a. intesa all’accertamento del diritto di esso ricorrente dipendente della convenuta società inquadrato dapprima nella
qualifica “dirigente di esercizio” ( livello VI) e, poi, dal febbraio 2004,
nell’Area Operativa livello “D” con la qualifica di “addetto senior”- ad
essere inquadrato, a decorrere dal 10.6.1996, nell’Area Quadri II
livello di cui al CCNL 26.11.94, poi confluite nell’Area Quadri – A2 in
virtù del CCNL 11.4.2011, con condanna della società al pagamento
delle differenze retributive fra il livello di inquadramento “D” e quelli
superiori richiesti;
che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo
in questa sede, le mansioni in concreto svolte dal Baldi come emerse
dalla espletata istruttoria – addetto all’ufficio buoni postali Filiale di
Salerno, alla duplicazione degli stessi in caso di smarrimento ad
alcune attività connesse allo sblocco dei medesimi ed alle pratiche di
successione in caso di decesso dei titolari, compiti svolti sotto la
direzione del superiore gerarchico – non presentavano gli elementi
caratterizzanti il superiore livello Q2 ( di cui al CCNL 26.11.94) né
quelli del livello A2 del CCNL 11.4.2011 e neppure quelli propri dei

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‘3″

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Baldi
affidato a due motivi cui resiste Poste Italiane s.p.a. con
controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Ric. 2017 n. 15491 sez. ML – ud. 07-06-2018
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Salerno confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per
l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO
che:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

applicazione degli artt. 2103 cod. civ., 44 del CCNL 26.11.94,

2697 cod. civ. in riferimento alle risultanze istruttorie nonché
omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa
applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di contratti
collettivi di diritto comune ( in relazione all’art. 360, primo comma
nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale errato nella
interpretazione di una delle declaratorie contrattuali dell’art. 44 del
CCNL 26.11.94 ossia di quella riferita alla “conduzione e controllo di
unità organizzative o parti di esse di media rilevanza” omettendo
anche di valutare le ulteriori declaratorie quali “funzioni di
significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito delle
direttive gestionali”, “collaborazione ai responsabili di agenzie di
superiore livello, attribuite ai Q1, o di altre strutture organizzative ,
centrali e territoriali…” ( introdotto dall’Accordo del 23.5.1995)
profili questi in cui ben si inquadrava l’attività svolta dal Baldi che,
comunque, anche se non integrante la conduzione e controllo di
unità organizzative o di parti di esse di media importanza,
comportava l’esistenza di una responsabilità di preposizione di mere
articolazioni parziali della struttura, ancorchè di media rilevanza,
quale doveva essere considerato il settore buoni postali e prevedeva

la collaborazione al responsabile della filiale, quadro di primo livello
Q1; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2103 cod. civ., 20 CCNL 11.4.11
relativamente alla richiesta subordinata di inquadramento nel livello

superiore al “D” nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio e violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali
in tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune (in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) in
Ric. 2017 n. 15491 sez. ML – ud. 07-06-2018
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dell’Accordo integrativo del 23.5.95, 20 CCNL 14.4.2011 e dell’art.

quanto le mansioni in concreto svolte dal Baldi presentavano
caratteristiche proprie, quantomeno, dei livelli “C” o “B” del CCNL
mentre la Corte territoriale si era limitata a menzionare solo alcune
delle figure professionali previste da detti livelli senza operare alcun
raffronto concreto fra le stesse le mansioni svolte dal ricorrente
come emerse dall’istruttoria;

logicamente connessi, sono in parte infondati ed in parte
inammissibili :
– sono infondati laddove denunciano violazione e falsa applicazione
di norme di legge e di contratto, perché il giudice del gravame, dopo
aver individuato i tratti distintivi delle varie declaratorie contrattuali,
ha considerato le mansioni svolte dalla ricorrente così come emerse
dalla espletata istruttoria giungendo ad escludere che in esse
potessero ravvisarsi gli elementi tipici dei superiori livelli richiesti. In
particolare, correttamente ha ritenuto che l’attività di addetto alle
pratiche inerenti i buoni postali (duplicazione, sblocco, pagamento
agli eredi) sotto la direzione del superiore gerarchico, unico
responsabile del servizio e, quindi, senza assunzione della gestione
diretta e personale dell’area e senza ricoprire una posizione apicale:
con riferimento alla declaratoria dell’Area Quadri Q2 del CCNL del
26.11.94, non comportasse l’assunzione di responsabilità di una
“unità organica” né di una parte di una unità organizzativa di media
rilevanza” né integrasse l’espletamento di “funzioni di significativa
importanza con facoltà di iniziative nell’ambito di direttive gestionali”
proprio porche mancante dell’assunzione di responsabilità; con
riferimento alla declaratoria del livello ik2 del CCINL

11.4.2011,

implicante “la gestione e la responsabilità di strutture organizzative
di rilievo” oppure “funzioni organizzative in ambito commerciale o
progetti di interesse strategico per la -iocietà, che comportino attività

di studio, consulenza, progettazione, programmazione,
pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della
massima rilevanza” non presentasse alcuno dei caratteri propri di
tali attività; riguardo alle declaratorie dei livelli “B” e “C” ( chiesti in
Ric. 2017 n. 15491 sez. ML – ud. 07-06-2018
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che entrambi i motivi , da trattare congiuntamente in quanto

subordine dal Baldi) mancava del carattere di mansioni di tipo
“polivalente” e neppure comportava il coordinamento di un gruppo
di lavoratori che operano in squadra tipici del livello “C” così come
neppure era inquadrabile tra le figure previste dal livello “B” quali
tutor cali center, responsabile turno CRP, responsabile turno sistemi
informativi, direttore ufficio postale, specialista progetti operativi di

programmatore, specialista di staff,

web designer.

Peraltro, in

entrambi i motivi non viene specificamente contestato il rilievo
contenuto nella impugnata sentenza relativo alla circostanza che il
Baldi non aveva la diretta e personale responsabilità della gestione
del settore avendo svolto la sua attività sempre sotto la direzione del
superiore gerarchico;
– sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio non presentando alcuno dei requisiti
di ammissibilità richiesti dall’art. 360, secondo comma, n. 5, cod.
proc. civ. nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla
presenta controversia ( quindi, come modificato dall’art. 54, comma
10 lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modifiche in legge 7
agosto 2012 n. 134) come interpretata dalle Sezioni Unite di questa
Corte risolvendosi nella denuncia del vizio di motivazione
insufficiente non più previsto (cfr. ( SU n. 8053 del 7 aprile 2014);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidate come rja dispositivo:

che sussistono

i

presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto da11 1 3rt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, il.

228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
Ric. 2017 n. 15491 sez. ML – ud. 07-06-2018
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filiale, specialista commerciale clienti retail, sistemista, analista

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018

Ric. 2017 n. 15491 sez. ML – ud. 07-06-2018

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

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