Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19470 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 579-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOVERDE.07 S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.ASIAGO 2,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO CAPOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE MANCUSI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3914/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

16/09/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla

controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio non partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott.

PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento recante riprese a tassazione a titolo di Irpef ed Iva dell’anno d’imposta 2007, a seguito di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti a società cd. “esterovestite”, l’amministrazione ricorrente contesta: 1) la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c.”, non avendo la C.T.R. descritto nè l’avviso di accertamento, nè le doglianze e le difese di primo e secondo grado, nè quindi il thema decidendum, rendendo una motivazione apodittica e apparente; 2) “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2 e art. 2697 e art. 115 c.p.c.” essendo comunque incorsa “in vistosi errori di diritto” anche con riguardo al tema, affatto diverso, della frode carosello;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo (sul quale si sofferma invece la memoria difensiva del controricorrente);

4. va al riguardo richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU, n. 9032/14 e Cass. n. 20112/09);

5. nel caso di specie, la sentenza impugnata reca una illustrazione del tutto generica e parziale del thema decidendum (primi cinque capoversi), quindi menziona non meglio descritte “operazioni con l’estero” (7 cpv.), poi dichiara apoditticamente ingiustificata – senza indicarla – “la conclusione cui è pervenuto l’ufficio” (10 cpv.), ed infine fa riferimento alla compartecipazione “ad una frode avvenuta nel 2010” e alla “prova del coinvolgimento nella frode carosello” (11 e 13 cpv.) inconferenti rispetto alle originarie contestazioni dell’ufficio (v. pag. 18 del ricorso); si tratta quindi di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”, poichè ellittica e apparente, tale dovendosi ritenere quella che “benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU, 22232/16).

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia – sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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