Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1947 del 29/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1947
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34335-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), PROCURA
GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3040/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. S.S. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 9 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la sua opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. L’amministrazione intimata non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. L’unico motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 348 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che, nel giudizio in discorso, non troverebbero applicazione le norme dettate per l’appello.
RITENUTO CHE:
4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso va accolto.
Questo il principio da applicare: “In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere” (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6061).
La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che sì atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020