Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1947 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GUIDIZZOLO, in persona del Commissario Aggiunto,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’Avv. Vinti Stefano, presso lo studio del quale in Roma, via

Emilia n. 88, è elettivamente domiciliato ;

– ricorrente –

contro

SA.VIR. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere

n. 324/05, depositata il 18 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 18 luglio 2005, il Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere ha accolto l’opposizione proposta da SA.VIR. S.p.a. nei confronti del Comune di Guidizzolo ed ha annullato il verbale con il quale era stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 126-bis C.d.S., per non avere il legale rappresentante della società opponente segnalato il nominativo e il numero della patente di guida di chi era al volante di un’autovettura, il cui conducente aveva violato l’art. 146 C.d.S., comma 3;

che il Giudice di pace ha rilevato che il legale rappresentante della società opponente, non appena avuta comunicazione dalla società di leasing alla quale la contestazione della infrazione era stata notificata, aveva provveduto, con raccomandata in data (OMISSIS), a comunicare all’ente verbalizzante nome e numero di patente della persona che era alla guida al momento dell’accertamento della infrazione, e ha osservato in particolare che tale circostanza non era stata contestata dal Comune che aveva comunque chiesto spiegazioni al mittente;

che, pur dando atto che il legale rappresentante della SA.VIR. non aveva effettuato nuovamente la comunicazione, cosi come il Comune gli aveva richiesto, il Giudice di pace ha tuttavia ritenuto che, avendo la società opponente provato di avere effettuato la comunicazione che le competeva, anche se prima della emissione del verbale di contestazione, aveva di fatto fornito alla Polizia municipale tutti gli elementi necessari, sicchè doveva escludersi che nella mancata rinnovazione di detta comunicazione a seguito della notificazione del verbale fosse ravvisabile l’elemento soggettivo che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 costituisce presupposto di ogni infrazione amministrativa;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il COMUNE DI GUIDIZZOLO, sulla base di due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S., rilevando che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere che fosse utile la comunicazione del nome e del numero della patente di guida del conducente effettuata dall’opponente in relazione al verbale che era stato notificato alla società di leasing, giacchè la società opponente non risultava in- testataria del veicolo con il quale era stata posta in essere la condotta vietata, laddove invece la medesima società non aveva poi adempiuto alla richiesta di comu-nicazione direttamente formulata nei suoi confronti una volta accertato che l’autoveicolo era stato concesso in leasing alla SA.VIR. s.p.a.;

che non poteva neanche ritenersi che la società opponente non fosse a conoscenza del fatto che esso Comune aveva ritenuto nulla la comunicazione dalla stessa effettuata in relazione al verbale elevato nei confronti della società di leasing, dal momento che il legale rappresentante della SA.VIR. era stato informato non solo della necessità di produrre il contratto di leasing, ma anche di rinnovare la comunicazione dei dati relativi al conducente;

che, con il secondo motivo, il Comune deduce il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in quanto il Giudice di pace non avrebbe illustrato adeguatamente i passaggi logici sottostanti all’adottata decisione, non risultando in particolare che il medesimo abbia valutato le ragioni esposte nell’atto di costituzione in ordine alla assoluta nullità della comunicazione dei dati da parte di SI.VIR. s.p.a.;

che l’intimata non ha svolto difese;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato che, dalla sentenza impugnata, emerge chiaramente come il Giudice di pace abbia ritenuto, da un lato, che la comunicazione effettuata dalla società opponente al Comune a seguito della emissione del verbale di contestazione a carico della società di leasing – che ad essa ricorrente lo aveva poi trasmesso, e prima della emissione del secondo verbale di contestazione, fosse idonea ad integrare adempimento all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, successivamente richiesto dal Comune direttamente alla società opponente una volta accertato che l’autoveicolo con il quale era stata fatta l’infrazione era stato concesso in leasing alla medesima società opponente dalla società che ne risultava intestataria sulla base dei pubblici registri; dall’altro, che, in ogni caso, la comunicazione effettuata dal legale rappresentante della società opponente in relazione alla richiesta indirizzata alla società di leasing fosse idonea ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3;

che, quindi, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi;

che il Comune ricorrente, nel mentre censura la prima ratio, concernente la ritenuta validità della comunicazione inviata dalla società opponente, non prende in considerazione e non sottopone specificamente a censura la seconda ratio decidendi, in base alla quale il Giudice di pace ha ritenuto di poter accogliere l’opposizione sul rilievo che doveva escludersi l’elemento soggettivo della violazione contestata, risultando provato che una comunicazione era comunque stata effettuata;

che, invero, non costituisce idonea e specifica censura il rilievo, contenuto nel primo motivo, rubricato violazione o falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S., secondo cui l’opponente non fosse ad effettiva conoscenza del fatto che il Comune avesse richiesto una nuova comunicazione, perchè quella già effettuata era nulla, posto che il Giudice di pace ha operato la propria valutazione con esplicito riferimento ai requisiti soggettivi dell’illecito amministrativo, ritenuti nella specie insussistenti per effetto della già intervenuta comunicazione, che non era obbligato a rinnovare;

che trova quindi applicazione il principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (tra le tante, v. Cass., n. 389 del 2007; Cass., n. 20118 del 2006;

Cass., n. 1658 del 2005);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimata società svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA