Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1947 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.25/01/2018),  n. 1947

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto del 6.3.2008 D.L.F., titolare dell'”Agenzia Immobiliare CasaSì”, citava a comparire innanzi al tribunale di Lecce G.F.”.

Esponeva che all’agenzia immobiliare di cui era titolare, il convenuto mercè sottoscrizione in data 26.9.2005 di proposta irrevocabile aveva conferito incarico ai fini dell’acquisto di un immobile in (OMISSIS); che nonostante l’accettazione della proposta e la susseguente stipulazione del rogito il convenuto non aveva provveduto alla corresponsione della provvigione entro il termine di trenta giorni dal dì di accettazione della proposta.

Chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento dell’importo di Euro 3.840,00, oltre i.v.a., interessi e spese di lite.

Si costituiva G.F..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda, tra l’altro, in dipendenza dell’intervenuta prescrizione dell’azionata pretesa e dell’inadempimento della D.L.; in via riconvenzionale instava per la condanna dell’attrice al risarcimento del danno “subito in conseguenza della condotta inadempiente (…) nell’esecuzione del mandato” (così controricorso, pag. 2).

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 73/2012 il tribunale adito accoglieva la domanda dell’attrice e condanna il convenuto al pagamento della somma pretesa, con accessori e spese di lite.

Interponeva appello G.F..

Resisteva D.L.F..

Con sentenza n. 931 dei 22.9/18.11.2015 la corte d’appello di Lecce accoglieva per quanto di ragione il gravame, rigettava la domanda proposta dall’appellata e condannava la stessa D.L.F. alla restituzione della somma di Euro 5.054,30, medio tempore versata dall’appellante, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo di gravame, con cui era stato censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del primo giudice, che l’agenzia immobiliare aveva in data 28.9.2005 comunicato a G.F. l’accettazione della sua proposta d’acquisto da parte del proprietario; che conseguentemente la richiesta di pagamento, siccome formulata dalla De Lucia per la prima volta con raccomandata a.r. del 4.10.2006, doveva reputarsi sopravvenuta allorchè era già decorso il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 2950 c.c..

Evidenziava la corte, in ordine all’ultimo motivo di gravame, con cui era stato censurato il rigetto della domanda risarcitoria esperita dal convenuto – appellante – in via riconvenzionale, che la medesima domanda non risultava supportata sul piano probatorio nè con riferimento all’an nè con riferimento al quantum.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.L.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

G.F. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale variamente articolato; ha formulato altresì istanza di correzione di errore materiale; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni susseguente statuizione pur in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che, allorchè ha dichiarato l’intervenuta prescrizione, la corte distrettuale non si è avveduta che ella ricorrente avrebbe potuto azionare il proprio diritto unicamente all’esito del decorso del termine di trenta giorni da dì di comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di acquisto.

Deduce propriamente che, comunicata a G.F. in data 28.9.2005 l’intervenuta accettazione della sua proposta di acquisto, soltanto a decorrere dal 28.10.2005 avrebbe potuto agire per il recupero del suo credito; che conseguentemente la richiesta di pagamento, siccome operata con raccomandata a.r. del 4.10.2006, è sopravvenuta allorchè il termine annuale di prescrizione ex art. 2950 c.c. non era ancora giunto a compimento.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia in merito alla proposta eccezione di inadempimento; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 1759 c.c..

Deduce che, “nel caso in cui non si ritenga implicitamente accolta l’eccezione relativa all’inadempimento del mediatore (…), la Corte di merito (…) non ha in alcun modo esaminato quell’eccezione di inadempimento” (così ricorso incidentale, pagg. 10 – 11).

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, in dipendenza dell’erronea interpretazione, degli artt. 1223 e 2697 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’erroneo rigetto della pretesa risarcitoria in dipendenza dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Deduce che in sede di delibazione della domanda risarcitoria la corte “ha tuttavia omesso di considerare emergenze di fatto decisive” (così ricorso incidentale, pag. 12), ossia il ritardo nella stipula determinato dalla necessità di cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli note all’agenzia immobiliare, l’attività del legale resasi necessaria per la gestione della complessa vicenda, le spese, provate in via documentale, occorse per il viaggio in Italia finalizzato alla stipula, stipula cui tuttavia non era stato possibile far luogo.

Deduce inoltre che in ipotesi di occupazione illegittima di un cespite immobiliare il danno subito dal proprietario è in re ipsa e che del tutto ingiustificatamente la corte territoriale ha disconosciuto il nesso eziologico tra il rinvio della stipula e le spese sostenute per tale differimento.

Il ricorrente incidentale formula infine istanza di correzione di errore materiale.

Deduce che l’impugnata sentenza è inficiata da un evidente errore materiale, laddove, al capo b) del dispositivo, indica in Euro 5.054,30 anzichè in Euro 8.259,34 l’importo che D.L.F. è tenuta a restituirgli; che invero la somma di Euro 5.054,30 corrisponde all’ammontare di uno solo degli assegni emessi in esecuzione della pronuncia di prime cure.

Fondato e meritevole di accoglimento è l’unico motivo del ricorso principale.

Le parti ebbero a pattuire esattamente quanto segue: “il proponente dichiara di riconoscere ed accettare la mediazione dell’agente immobiliare a favore del quale si impegna a versare la provvigione del 3% oltre i.v.a., sul prezzo di acquisto entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della proposta”.

A fronte della surriferita pattuizione è innegabile che il termine di 30 giorni risulta concordato a tutto vantaggio del proponente – debitore G.F. e non già della mediatrice – creditrice D.L.F..

Cosicchè ben soccorre l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, ai sensi dell’art. 1184 c.c., il termine per l’adempimento dell’obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione (cfr. Cass. 11.12.1981, n. 6553).

Su tale scorta vanno recepite e condivise le prospettazioni della ricorrente principale secondo cui “solo dopo la decorrenza dei 30 giorni, ovvero del termine che le parti in piena autonomia negoziale hanno riservato per il pagamento, l’agente immobiliare può agire per il recupero” (così ricorso principale, pag. 4) e secondo cui, “se la prima lettera di messa in mora, interruttiva della prescrizione, è del 04.10.2006, è palese come il termine (di prescrizione) non è spirato. Infatti l’anno sarebbe decorso solo il 28.10.2006” (così ricorso principale, pag. 5).

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso incidentale.

La corte di Lecce ha statuito che “in conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure di merito, con le quali l’appellante si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda attorea di condanna al pagamento delle provvigioni, senza valutare correttamente le prove orali e documentali, dalle quali sono emersi l’assoluta assenza di attività professionale da parte dell’agenzia, nonchè profili di responsabilità a carico della sua rappresentante legale” (così sentenza d’appello, pagg. 6 e 7).

Ebbene al cospetto del surriferito passaggio motivazionale non si giustificano nè il denunciato vizio di omessa pronuncia (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360, secondo cui il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza) nè l’asserita violazione dell’art. 1759 c.c. (rubricato “responsabilità del mediatore”).

Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo del ricorso incidentale.

Si premette che il motivo in disamina si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo occorre tener conto, per un verso, che con siffatto mezzo di impugnazione G.F. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte salentina ha atteso in ordine ed ai fini del riscontro del credito risarcitorio da egli incidentale ricorrente preteso (“i fatti e le circostanze sopra dedotti (…) non sono stati esaminati dal Giudice d’appello, che omettendone in maniera totale la valutazione, (…)”: così ricorso incidentale, pag. 13); per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si rappresenta comunque che l’asserito vizio motivazionale sostanzialmente veicolato dallo spiegato motivo di ricorso incidentale rileva nel segno della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza della corte d’appello è stata depositata il 18.11.2015) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa ovvero ha atteso al riscontro del preteso credito risarcitorio.

Più esattamente la corte leccese ha avuto cura di specificare che non era stata dimostrata con riferimento al periodo antecedente alla stipulazione del rogito l’idoneità dell’immobile alla locazione nè era stato dimostrato il nesso causale tra il rinvio della stipula e le spese asseritamente sostenute per il differimento.

Del resto, il ricorrente incidentale censura l’asserita distorta, erronea od omessa valutazione delle risultanze ovvero di talune delle risultanze di causa (“il legame tra le somme pretese a titolo di danno e la colpevole condotta del mediatore emergeva dagli atti in tutta la sua evidenza, ove si consideri che: (…)”: così ricorso, pag. 12; “un tale passaggio motivazionale (…) non solo contrasta con i dati di fatto acquisiti agli atti del giudizio, che testimoniano in maniera inconfutabile il legame tra il ritardo della stipula e le spese sostenute (…)”: così ricorso, pag. 15).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Inammissibile è la formulata istanza di correzione di errore materiale.

Ed infatti in sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a quo a norma degli artt. 287 c.p.c. e ss. (cfr. Cass. 7.11.2005, n. 21492; Cass. sez. lav. 15.6.1999, n. 5966).

In accoglimento del ricorso principale la sentenza n. 931 dei 22.9/18.11.2015 della corte d’appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 6553/1981 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso principale è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 D.P.R. cit., comma 1 bis.

Il ricorso incidentale – datato 2.2.2016 – è da respingere. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, G.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa – in relazione e nei limiti dell’accolto ricorso principale – la sentenza n. 931 dei 22.9/18.11.2015 della corte d’appello di Lecce; rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente principale, Franca De Lucia, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 D.P.R. cit.; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, G.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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