Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19469 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19469 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 12977-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
) \TO, ni’Sr.1)1)!:. \\T.\.N. – ( `.

IDE

ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente contro
MUNGO SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LIMA n.28 studio legale NICOLOSI, rappresentato e difeso dall’
avvocato MASSIMO) LARUSSA;

C V

Data pubblicazione: 20/07/2018

- controrícorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

CATANZARO, depositata il 17/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che,

con sentenza del 17 marzo 2017, la Corte di Appello di

Catanzaro confermava – con diversa motivazione – la decisione del
primo giudice di accoglimento dell’opposizione proposta da Saverio
Mungo avverso la cartella esattoriale con la quale Equitalia ETR
s.p.a. gli aveva intimato il pagamento di contributi lavoratori
dipendenti dovuti all’INPS e relative somme aggiuntive per il periodo
compreso tra l’aprile 1991 ed il marzo 1993; .
che, ad avviso della Corte territoriale, l’appello era da respingere
in quanto l’ente previdenziale si era limitato a chiedere il rigetto della
opposizione e non aveva formulato un’apposita domanda di
condanna al pagamento dei contributi;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS
affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Mungo mentre
EiLiii Servizi di –

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rimJist.- 3 intirm7,ta ;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che il Mungo ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui dissente dalla proposta del relatore insistendo per il rigetto del
ricorso;

Ric. 2017 n. 12977 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D’APPELLO di

CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 24 del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 416
cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.) in quanto il giudice del gravame, erroneamente
applicando i principi affermati da questa Corte, aveva affermato che

deve formulare un’apposita domanda di condanna al pagamento dei
contributi dovuti se intende ottenere l’accertamento del credito; con
il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza per vizio di
extrapetizione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.) per avere la Corte
territoriale esaminato il primo motivo di opposizione alla cartella
esattoriale, non considerato dal primo giudice, nonostante il Mungo,
nel costituirsi in appello, non avesse dedotto alcunché in riferimento
alla illegittimità della iscrizione a ruolo limitandosi a ribadire
l’infondatezza nel merito della pretesa dell’istituto;
che il primo motivo è fondato alla luce dei principi affermati da
questa Corte secondo cui: .nel caso di opposizione alla cartella di
pagamento ricorrono gli stessi principi che governano il
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è
ritenuto che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario, autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo
speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg.
cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le
norme del procedimento ordinario (art. (545 cod. proc. civ.) con la

conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di
ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorché il
decreto ingiuntivo sia stato -messo ruori delle condizioni stabilite

dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad
accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello
stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l’Istituto assicuratore è,
infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria
Ric. 2017 n. 12977 sez. ML – ud. 07-06-2018
-3-

l’istituto non può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione ma

domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto
dell’opposizione ragion per cui non è tenuto, perciò, a proporre una
domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta,
ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma,
anche soltanto parziale, del provvedimento opposto; la condanna al
pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non

senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della
cartella, e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva (Cass.
15 giugno 2007 n. 13982; di recente Cass. n. 6959 del 20 marzo
2018);
che, peraltro, nel caso de quo il primo giudice aveva esaminato il
merito della controversia avendo, evidentemente, ritenuto che la
domanda al pagamento dei contributi fosse contenuta nella opposta
cartella esattoriale ragion per cui la richiesta di rigetto
dell’opposizione e di conferma dello stesso implicava inevitabilmente
anche la richiesta di condanna alle somme in esso portate;
che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di
Reggio Caiabria anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018
Il Presidente

richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale

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