Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19469 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19469

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 577-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2233/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2003, fondati sull’applicazione dello studio di settore n. SG69U ed impugnati dal contribuente con ricorso del 17/12/2008, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per: 1) “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies” nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,L. n. 146 del 1998, art. 10, e art. 2697 c.c., avendo il giudice d’appello ritenuto illegittimo l’avviso in quanto fondato “unicamente sullo Studio di Settore, che è una semplice presunzione che deve essere supportata da altri elementi gravi precisi e concordanti”, senza che il contribuente avesse mai fornito la necessaria “prova contraria”; 2) “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21”, per non avere mai il contribuente lamentato la carenza del presupposto del “grave scostamento”, preso autonomamente in esame dalla C.T.R., che lo ha ritenuto “minimo pari al 5%” e quindi “inidoneo a giustificare l’azione di recupero svolta dall’Ufficio”; 3) in subordine, violazione delle stesse norme indicate sub 1), con riguardo al menzionato presupposto del “grave scostamento”, non decisivo dal momento che l’accertamento induttivo può fondarsi “sia sull’esistenza di gravi incongruenze… sia sugli studi di settore” (Cass. 26843/14 e 16430/11);

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti due;

4. al riguardo va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senta limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., SU, n. 26635/09; Cass. sez. 5, nn. 6929/13, 17646/14, 20414/14, 3415/15, 6114/16, 14272/16, 12767/16, 24004/16, 25106/16);

5. nel caso di specie, risulta dagli atti che l’avviso era fondato anche sulla antieconomicità della condotta del contribuente (v. pag. 6 ricorso) e che quest’ultimo – tanto in sede di contraddittorio preventivo, quanto nei due gradi del giudizio di merito – si è limitato a contestare genericamente che “lo studio di settore non è un dogma giuridico nè può avere valenza di prova assoluta”, e che “l’ufficio tributario deve sempre tener conto, nell’accertamento di maggiori imponibili, sia della situazione personale del contribuente, sia della situazione personale in cui opera” (v. pag. 2 e s. ricorso), senza assolvere l’onere della prova contraria su di lui gravante.

6. in siffatto contesto, la C.T.R. ha deciso la causa senza fare applicazione dei consolidati principi sopra richiamati, obliterando completamente l’onere del contribuente di provare la sussistenza di specifiche e concrete circostanze, o condizioni, tali da giustificare l’esclusione dello studio di settore applicato dall’amministrazione, come appunto ripetutamente affermato dalla citata giurisprudenza di legittimità;

7. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente C.A.. Condanna C.A. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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