Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19468 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19468 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 11644-2017 proposto da:
MINOLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI n.268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO
BOSCAGLIA;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZION.\LE DITLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso la sede dell’A V VOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO,

C

Data pubblicazione: 20/07/2018

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, GIUSEPPE NIATANO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 381/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/20 . 18 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che il Tribunale di Bergamo, decidendo sulla opposizione proposta
da Giancarlo Minoli avverso l’avviso di addebito notificato il 7
gennaio 2015 con il quale l’INPS gli aveva chiesto il pagamento dei
contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio
2009 – gennaio 2014 in conseguenza della iscrizione d’ufficio
disposta dall’istituto in relazione alla NGS Immobiliare s.a.s. di Minoli
Giancarlo, la accoglieva parzialmente ed accertava la decadenza ex
art. 25 del d.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 per i contributi 2011 (IV
rata) e 2012 (I -IV rata) e la rigettava nel resto;
che la Corte di Appello di Brescia, a seguito di gravame proposto
dal Minoli, confermava, con sentenza del 9 novembre 2016, la
decisione del primo giudice;
che, ad avviso della Corte territoriale: l’eccezione di decadenza ex
art. d.Lgs. n. 46/1999 relativamente ai contributi per l’anno 2009
era infondata; nel merito, il Minoli non aveva contestato quanto

affermato in punto di fatto dall’INPS e cioè che la NGS Immobiliare
s.a.s. era una società che si era occupata di compravendita,
ricostruzione e locazione di beni propri o in leasing

e che il Minoli

aveva prestato abitualmente la propria attività all’interno della

società, riscuotendo gli affitti, curando i contatti con i locatari, la
manutenzione degli immobili ecc., occupandosi dei rapporto con gli
istituti di crediti, gli uffici pubblici, i mediatori immobiliari e che tale
attività era stata svolta in via continuativa e prevalente ragion per
Ric. 2017 n. 11644 sez. ML – ud. 07-06-2018
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BRESCIA, depositata 11 09/11/2016;

cui, in applicazione del principio di non contestazione, i fatti
costitutivi del credito dell’istituto dovevano considerarsi esistenti e
nessuna inversione dell’onere della prova si era verificata e, inoltre,
inammissibile era la contestazione fatta per la prima volta in appello
dal Minoli in ordine alla circostanza che la NGS Immobiliare si
limitava a riscuotere il fitto di un unico immobile di cui era

Minoli alle spese di lite in quanto l’opposizione era stata pressoché
integralmente rigettata;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Minoli
affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’INPS in proprio e
nella qualità;
che

è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.

proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte
di appello non aveva motivato circa la intervenuta decadenza
dell’INPS dalla richiesta dei contributi per l’anno 2009 né si era
pronunciata sulla eccezione di prescrizione di tali contributi; con il
secondo motivo deduce “erronea motivazione e interpretazione dei
fatti da parte del Giudice dell’appello” evidenziando che la NGS
Immobiliare s.a.s. non aveva svolto alcun attività commerciale se
non la gestione di un unico immobile; con il terzo motivo si duole
del fatto che la Corte territoriale aveva considerato corretta la
condanna alle spese del ricorrente da parte del primo giudice in
quanto l’opposizione era stata rigettata pressoché totalmente
laddove, invece, comunque, il ricorrente era risultato in parte
vittorioso;
x,:he il primo motivo è infondato laddove !3rnenta la mancanza di
motivazione circa la intervenuta decadenza dell’INPS dalla richiesta
dei contributi relativi all’anno 2009, avendo la Corte territoriale
rilevato che correttamente il primo giudice aveva respinto l’eccezione
di decadenza in applicazione dell’art. 38, comma 12, del D.L. 31
Ric. 2017 n. 11644 sez. ML – ud. 07-06-2018
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proprietaria; correttamente il primo giudice aveva condannato il

maggio 2010 n. 78 del 2010 conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122;
diversamente, è fondato nella parte in cui denuncia l’omessa
pronuncia sulla eccezione di prescrizione dei predetti contributi non
avendo il giudice del gravame detto alcunché sulla questione;
che il secondo motivo è inammissibile in quanto non è conferente
con la motivazione dell’impugnata sentenza perché non censura

avendo il Minoli contestato specificamente i fatti allegati dall’INPS gli
stessi dovevano ritenersi pacifici tra le parti né incide sulla rilevata
tardività della contestazione secondo cui la NGS Immobiliare s.a.s.
sarebbe stata “detentrice di un unico immobile concesso in
locazione”;
che il terzo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte secondo cui « Nel regime normativo posteriore alle
modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla I. n. 69 del 2009, in caso
di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute
dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata
neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte,
nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di
domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale
condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale
di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale
proposta conciliativa.» (Cass n. 1572 del 23/01/2018; Cass. n.
21069 del 19 ottobre 2016);
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, va accolto in parte qua

il primo motivo di ricorso ed il

terzo, rigettato nel resto il primo e dichiarato inammissibile il
secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Milano che provvederà anche in ordine alle ‘3pese del
presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte, accoglie “in parte qua” il primo motivo di ricorso ed il
terzo, rigettato nel resto il primo e dichiarato inammissibile il
Ric. 2017 n. 11644 sez. ML
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ud. 07-06-2018

correttamente il ragionamento seguito dalla Corte per il quale non

secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e
rinvia alla Corte di Appello di Milano anche per le spese del presente
giudizio.

ORMITAMINCAMOEUENK

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018

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