Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19468 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 780/2014 proposto da:

F.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Marra Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Interporto Sud Europa S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli Pasquale, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Maddaloni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1966/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.M. ha convenuto in giudizio la Interporto Sud Europa (ISE) Spa e, premesso di essere proprietaria di un fondo nel Comune di Maddaloni, occupato in via d’urgenza ed espropriato a favore dell’ISE, per la realizzazione di strutture interportuali del (OMISSIS), ha chiesto che l’indennità di espropriazione, liquidata in base ai Vam, fosse rideterminata in base al valore di mercato.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 maggio 2013, ha qualificato il fondo come inedificabile, alla data del decreto di esproprio, ricadendo in zona destinata dal PRG a rete viaria, sebbene situata nelle adiacenze di una zona abitata, essendo preclusa ai privati ogni forma di trasformazione del terreno riconducibile alla nozione tecnica di edificazione; al fine di determinare il valore di mercato al 2006, la Corte ha riferito che il c.t.u., sulla base del criterio sintetico-comparativo, aveva utilizzato atti di compravendita e sentenze relativi a cespiti con caratteristiche non omogenee a quello in oggetto e ciò ha indotto la Corte a ritenere eccessiva la stima del c.t.u. (Euro 50 al mq.) e a dimezzarla (Euro 25 al mq.), alla luce degli atti indicati dall’ISE e di precedenti giurisprudenziali della sezione; quindi, ha determinato l’indennità di espropriazione in Euro 393350,00 e l’indennità di occupazione legittima in Euro 98534,17; ha condannato l’ISE alle spese.

Avverso questa sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui si è opposto l’ISE che ha proposto ricorso incidentale e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e mancata motivazione, per avere omesso di determinare l’indennità per la perdita dei soprassuoli che si assume non contestata dall’ISE, è inammissibile.

E’ noto che, qualora con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale preciso atto sia stata allegata la suddetta circostanza ed in quale sede e modo essa sia stata provata o non contestata (Cass. n. 24062 del 2017). Il ricorrente riporta alcuni brani di imprecisati “atti difensivi” (si allude a una perizia di parte) ove sarebbero stati indicati i soprassuoli e riferisce della non contestazione della controparte, la quale assume invece di avere contestato la suddetta perizia (nelle note inviate al consulente d’ufficio e nella memoria di replica). Ne consegue che l’asserita non contestazione non emerge con carattere di certezza, sicchè il motivo si risolve in una impropria istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto, risultando in tal modo consolidata la decisione di rigetto della suddetta domanda attorea.

Il secondo motivo denuncia violazione del suindicato parametro normativo, in ordine all’immotivato dissenso della Corte d’appello rispetto alle risultanze della c.t.u., per avere dimezzato la stima del valore del fondo espropriato, riconoscendo la metà di quanto ottenuto dai proprietari delle aree confinanti, sulla base di un astratto criterio equitativo inammissibile in materia (a); per avere erroneamente qualificato il bene come inedificabile, in quanto ricadente interamente in zona destinata a rete viaria, mentre vi ricadeva in parte e comunque aveva natura edificabile, ricadendo in area destinata alla realizzazione dell’interporto (b); per non aver, riconosciuto l’indennizzo per la perdita di valore del terreno residuo (c).

Il motivo è fondato limitatamente al primo profilo (sub a).

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, come è noto, non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (tra le tante, Cass. n. 17757 del 2014). Nella specie, apoditticamente la Corte di merito ha ritenuto inattendibili gli elementi comparativi indicati dal c.t.u. e attendibili quelli indicati dall’ISE e ha decurtato la stima operata dal consulente, ritenendola “eccessiva”, senza spiegare le ragioni e richiamando imprecisati precedenti giurisprudenziali della sezione. Ai fini della determinazione dell’indennizzo espropriativo, ben avrebbero potuto i giudici d’appello assumere a comparazione il valore di mercato già emerso in precedenti della stessa Corte distrettuale in altri giudizi aventi ad oggetto terreni aventi caratteristiche analoghe dal punto di vista urbanistico e fattuale. Ciò tuttavia presupponeva che il precedente o i precedenti fossero stati acquisiti al presente giudizio e/o che le parti fossero state poste in grado di conoscerne il contenuto e di discuterne rilevanza e decisività in questa controversia, il che nella specie non è avvenuto. Dunque, la decisione risulta il prodotto di un’attività processuale viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. n. 5103 del 2015, n. 2787 del 2009). E’ una motivazione apparente e al di sotto del minimo costituzionale, quindi censurabile alla stregua del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, non rilevando il riferimento all’equità, trattandosi di materia nella quale la quantificazione dell’indennità non è suscettibile di valutazione equitativa, essendo agganciata al parametro del valore di mercato.

Il motivo è inammissibile negli altri profili (sub b-c), per difetto di specificità nell’indicazione degli elementi di fatto decisivi, ai fini di una diversa qualificazione urbanistica del terreno e dell’accertamento del terreno residuo pregiudicato, risolvendosi nella richiesta di revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto.

Il terzo motivo, riguardante la quantificazione delle spese di lite, è assorbito.

Il ricorso incidentale è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la rinuncia da parte di ISE nella memoria.

In conclusione, in relazione al secondo motivo del ricorso principale che è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo e accoglie in parte il secondo del ricorso principale, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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