Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19468 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I.G. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

si duole con due motivi: (i) della carenza assoluta di motivazione e della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, a proposito del giudizio di non credibilità personale, che sarebbe stato motivato in termini solo apparenti; (ii) della manifesta illogicità della motivazione, per avere la corte d’appello utilizzato, quale indice di credibilità rispetto alla dichiarazione di essere omossessuale, il non previsto criterio del “coinvolgimento emotivo”;

Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è manifestamente infondato;

il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di protezione nelle sua alternative forme, la condizione di omosessualità e il correlato rischio di subire persecuzioni in patria;

sia il tribunale, sia la corte d’appello hanno concordemente ritenuto non credibile la versione a tal riguardo fornita, perché generica, vaga, incongruente nei riferimenti temporali, illogica e contraddittoria in molti passaggi del racconto; dopodiché la corte d’appello ha aggiunto a tali pur condivisi criteri di giudizio la circostanza che il vissuto omosessuale era stato “descritto senza alcun coinvolgimento emotivo”;

ne deriva, da un lato, che la motivazione non può considerarsi parvente, essendo stata anzi esplicitata con dovizia di riferimenti, e che è falso che la stessa sia stata fondata sul solo astratto criterio del “coinvolgimento emotivo”; il quale è entrato a far parte, invece, del coacervo di elementi valutativi nel contesto di un giudizio rettamente espresso secondo globalità;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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