Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15013/2015 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in

persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso Io studio

dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE USANTI, GUGLIELMO CANTILLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.G., GEFIL SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10439/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/10/2014, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10439/28/14, depositata il primo dicembre 2014, non notificata, resa anche in contraddittorio con GEFIL SpA, affidataria della riscossione, rigettò l’appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volmero (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti del sig. P.G. avverso la decisione della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2006 al 2010, in relazione a terreni e fabbricati siti nel perimetro di contribuenza.

Il giudice di secondo grado rigettò il gravame, disattendendo, in primo luogo, l’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso per essere stato notificato a mezzo di posta privata. Nel merito ritenne che la pretesa del Consorzio era illegittima, perchè basata su piano di classifica approvato nel 1998 in forza della L.R. Campania n. 23 del 1985, già abrogata, al tempo della notifica degli atti impugnati, della L.R. Campania n. 3 del 2003, senza che fosse stata prevista alcuna disciplina transitoria, di modo che, mancando un piano di classifica formato ai sensi della nuova L.R. n. 3 del 2003, art. 12, comma 2, la richiesta dei contributi consortili per gli anni in contestazione doveva ritenersi priva di titolo.

Avverso detta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato P.G., al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha svolto difese.

Neppure ha svolto difese GE.FI.L. S.p.A. alla quale il ricorso è stato pure notificato, essendo stata parte del doppio grado del giudizio di merito.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, e art. 4, comma 5, e art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, riproposta come specifico motivo d’appello avverso la pronuncia di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato, sull’affermato convincimento che la riserva a favore di Poste Italiane riguardasse soltanto “le notificazioni effettuate a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982, e non le raccomandate ordinarie (sufficienti per il rito tributario)”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Incontroverso, in fatto, come attestato dalla stessa sentenza impugnata, che il contribuente si sia avvalso per la spedizione dell’invio raccomandato per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado direttamente del servizio di posta gestito da licenziatario privato, il motivo è basato sulla costante giurisprudenza di questa Corte in materia.

Si è, infatti, in proposito, osservato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, a 11095).

A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente Consorzio (oltre alle pronunce sopra citate, si veda anche Cass. sez. 6 2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).

Nè nella fattispecie in esame è ipotizzabile l’equiparazione dell’agente postale privato al vettore, così da ritenere la notifica avvenuta per consegna diretta e perfezionata a detta data, dovendo essere esclusa la natura di ente locale del consorzio, che ha natura di ente pubblico economico (cfr. Cass. sez. unite 31 gennaio 2008, n. 2275 e sez. lav. 17 luglio 2012, a 12242; Cass. sez. unite 18 gennaio 1991, n. 456 e, con specifico riferimento alle modalità della riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165, in punto di esclusione ai consorzi di bonifica dell’applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 e ss.).

Quanto sopra comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il Consorzio ha denunciato violazione della L.R. Campania n. 23 del 1985, e della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, comma 2, e art. 17, comma 3, dell’art. 36, comma 3, dello Statuto consortile e dell’art. 864 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla ritenuta caducazione del piano di classifica approvato nel 1998 in conseguenza dell’abrogazione della L. n. 23 del 1985, nel cui vigore detto piano era stato adottato ed approvato. Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e cassazione senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata, poichè la causa non avrebbe potuto essere proseguita, in ragione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per il motivo indicato.

Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimato P., a carico di quest’ultimo secondo soccombenza, nella misura come liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè la causa non avrebbe potuto essere proseguita.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato P.G. alla rifusione in favore del ricorrente Consorzio delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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