Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19467 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9558-2017 proposto da:
DE ANGELI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
NIONTEVERDI n.16, presso lo studio degli avvocati CRISTINA
MERCOGLIANO, – ALESSANDRO TERENZI, che unitamente e
disgiuntamente la rappresentano e difendono;
– ricorrenti contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PIZ1-1\’IDENZA
SOCIALE, CT. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZION E DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 20/07/2018

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;
– controricorrente –

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA
NORD. S.P.A.;

íntimatA

avverso la sentenza n. 306/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Brescia
confermava la decisione del primo giudice di rigetto dell’opposizione
proposta da Elena De Angeli avverso l’avviso di addebito notificato il
5 febbraio 2014 con il quale l’INPS le aveva ingiunto il pagamento
della somma complessiva di euro 31.798,94 a titolo di contributi e
sanzioni civili dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo
gennaio 2006 – dicembre 201.2 ed accertato la sussistenza
dell’obbligo contributivo di cui all’opposto avviso;
2d 3vvi3o dello Coi – t e
– di i nerito

:_3ccietà Iinmabiliae Luigna

di De Angeli e Lusardi s.n.c. (d’ora in avanti: Immobiliare Luigina) di
cui la De Angeli era socia, svolgeva attività commerciale “..sub
specie di attività di fornitura di servizi nel campo immobiliare” in
quanto: l’oggetto sociale era compatibile con lo svolgimento di un
attività commerciale; la società era proprietaria di vari immobili
(terreni e fabbricati) di cui otto concessi in locazione; la società non
si limitava solo a locare gli immobili ma ne curava anche la

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contro

manutenzione provvedendo ” ..a tutte quelle attività collaterali e
concorrenti..”; la De Angeli seguiva, sia pure attraverso delega a
studi professionali esterni, anche i rapporti con i terzi che si
trovavano ad interagire con la società a causa della locazione di detti
immobili ed il suo apporto era tutt’altro che minimo perché seppur
anziana e pensionata si era occupata della società consentendole di

medesima ma occupandosi di tutte le pratiche collegate alla gestione
degli immobili in modo abituale e prevalente;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la De Angeli
affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’INPS in proprio e
nella qualità; Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è rimasta
intimata;
che

è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.

proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2697 , 2727 e 2729
cod. civ. in materia di valutazione delle prove ( nella specie i
documenti prodotti) nonché illogica e carente motivazione ( in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) per
avere la Corte di merito erroneamente interpretato le risultanze
documentali dalle quali emergeva in modo evidente che la
Immobiliare Luigina non svolgeva alcuna attività commerciale
essendo il suo campo di •azione limitato alla sola locazione di
immobili di cui era proprietaria ed alla riscossione dei relativi fitti,
non aveva alcuna struttura articolata come dimostrato dal fatto che
la De Angeli si avvaleva della collaborazione di studi professionali per
la gestione ìmministrativa, contabile e fiscale e che lo stesso INPS
aveva riconosciuto l’inesistenza dei requisiti per l’iscrizione
cancellando la De Angeli dalla Gestione Commercianti per il periodo
dal 2005 al 2008 (così riducendo la somma ingiunta da euro
31.798,94 ad euro 17.059,78); con il secondo motivo viene dedotta
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operare svolgendo non solo l’attività di amministratore della

violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 184 cod.
proc. civ. e 24 Cost. nonché . illogica, carente ed erronea
motivazione su un punto decisivo della controversia ( in relazione
all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) per non aver
ammesso le prove articolate dalla De Angeli; con il terzo motivo si
lamenta violazione della legge n. 662 del 1996 ( in relazione all’art.

Corte di appello aveva ritenuto commerciale l’attività svolta dalla
società e limitata alla mera gestione degli immobili di cui era
proprietaria e che la De Angeli accanto al ruolo di amministratrice di
detta società avesse svolto in maniera abituale e prevalente l’attività
diverse da quelle meramente amministrative essendo ella il soggetto
che prendeva ogni decisione finale in ordine alla gestione della
società medesima;
che i tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono fondati in quanto presupposto per la iscrizione alla
gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di
attività commerciale; ed infatti la gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente
è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1
comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,
comma 1°: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,

siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di
vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano

tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché
per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
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360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) perché erroneamente la

prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o’
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi,
registri o ruoli” e, quindi presupposto imprescindibile per l’iscrizione
alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di
un’attività commerciale;
che, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di

locazione di immobili- di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni
di locazione non esercita un’attività commerciale ai fini previdenziali
a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di
prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare
(Cass.

n.

3145 dell’Il febbraio 2013 e ribadito in numerose

successive pronunce tra cui Cass. n.17643 del 6 settembre 2016 e,
più di recente Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018), nella specie non
ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito;
ed infatti, quella che nella impugnata sentenza è stata considerata
come attività commerciale altro non è che il godimento di immobili di
cui la società era proprietaria attraverso la locazione degli stessi
percependone i canoni e non comprendendosi in cosa consistevano
quelle attività “collaterali e concorrenti” non specificate cui fa
riferimento la Corte territoriale. In definitiva, la Immobiliare Luigina
non svolgeva alcuna attività commerciale di intermediazione
immobiliare né di prestazioni di servizi di alcun tipo;
che è evidente come, dovendosi considerare lo svolgimento in
concreto di un’attività commerciale, non rilevi il contenuto
dell’nqgetto sociale;
che , alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con
decisione nel merito – ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
non essendo necessari Lifteriori ,Accertamenti di ratto – con
l’annullamento dell’avviso di addebito opposto dalla De Angeli;
che le spese relative ai gradi di merito vanno compensate tra le
parti stante il loro esito diverso mentre quelle relative al presente

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merito, la società di persone che svolga una attività destinata alla

giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo;.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da De Angeli
Elena nei confronti dell’avviso di addebito notificatole il 5 febbraio

condanna l’INPS ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. alle spese
del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018

DEPOSITAIONCANCEUERIA

2014; compensa le spese relative ai gradi di merito tra le parti,

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