Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 318/2018 r.g. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c., nonchè dei soci illimitatamente

responsabili Dott. C.G. e Dott.ssa L.A.,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocato Danilo Galletti, elettivamente domiciliati in

Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’Avvocato

Cristina Bertocchini.

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.n.c., con sede in Bologna, alla via Marsala n. 1/a (P.I.

(OMISSIS)), in persona dei soci amministratori, nonchè in proprio i

soci Dott. C.G. e Dott.ssa L.A., tutti

rappresenta e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dagli Avvocati FRANCESCO GENNARI e CAMILLA BOVELACCI

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Sella 41, presso lo

studio dell’Avvocato Bovelacci;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 21.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha chiesto l’accoglimento del primo e secondo

motivo di ricorso;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Francesco D’Angelo (per delega), che

ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avv. Gennari, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sul reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., art. 18, dalla (OMISSIS) s.n.c., nonchè da quest’ultimi nella qualità di soci nei confronti della curatela fallimentare e in riferimento alla sentenza emessa in data 7.8.2017 dal Tribunale di Bologna (con la quale quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al concordato preventivo e aveva dichiarato il fallimento di quest’ultima e dei singoli soci) – ha, in accoglimento del proposto reclamo, revocato la sentenza dichiarativa di fallimento e trasmesso gli atti al predetto Tribunale per quanto di competenza.

1.1 Il giudice di prima istanza aveva ritenuto la proposta concordataria inammissibile, in quanto insufficientemente giustificata e documentata l’asserita capacità di produrre liquidità negli esercizi successivi all’omologa, partendo da una situazione di insolvenza (e con bilanci sistematicamente in perdita) e in quanto non era stato chiarito il percorso per raggiungere il prospettato taglio delle spese per servizi e la ragione per cui sarebbero stati soddisfati i creditori anteriori con una gestione comunque prevista in perdita almeno per i primi anni. Il tribunale aveva, altresì, evidenziato che l’attestazione del professionista, direttamente sindacabile giudizialmente (come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità), non rispondeva neanche ai canoni legali per la sua corretta redazione, condizionando invero il giudizio sulla fattibilità ad eventi futuri ed incerti ed esprimendo valutazioni in termini solo dubitativi, ed avendo altresì svolto la verifica sulla veridicità dei dati contabile, con metodo di rilevamento a campione, e con evidenti incongruenze tra i dati contabili depositati e quelli citati nella relazione stessa. Il tribunale fallimentare aveva infine evidenziato che non era stato neanche esaminato, nella attestazione del professionista, il profilo della funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori e che il risultato finale positivo era stato collegato solo ad un incremento delle rimanenze finali. Il tribunale non aveva, poi, ritenuto contestato lo stato di insolvenza e aveva considerato integrata anche la condizione di procedibilità della domanda di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., dovendosi sommare al debito indicato nell’istanza di fallimento anche gli importi dei diversi protesti.

1.2 Proponevano, dunque, reclamo la società fallita ed i soci, rilevando, da un lato, che l’attestazione era nel suo contenuto conforme a legge, con argomentazioni, peraltro, corrette e coerenti a sostegno della fattibilità del piano e che i dati contabili erano stati correttamente verificati e diverse voci anche rettificate (immobilizzazioni, rimanenze, debiti previdenziali, erariali e commerciali) ed evidenziando, dall’altro, che il tribunale aveva omesso erroneamente di considerare, per il primo anno di gestione, l’utile derivante dallo stralcio dei debiti annullati dall’eventuale approvazione del concordato, nonchè la ritrovata possibilità di rifornirsi dal mese di aprile 2017 a prezzi più competitivi tramite i normali canali di distribuzione e che, infine, il tribunale aveva confuso il rendiconto finanziario (costituito da entrate e uscite di denaro) con i risultati del conto economico, ove le lievi perdite erano generate solo dagli ammortamenti, costi meramente figurativi. Il reclamo evidenziava, inoltre, che la gestione per gli esercizi dal 2017 avrebbe determinato risultati sempre positivi, anche in ragione dello sblocco dei crediti verso la Asl, già oggetto di pignoramento, e che la prosecuzione dell’attività di impresa sarebbe stata utile per l’erogazione del finanziamento prededucibile L. Fall., ex art. 182 quater, attraverso il quale si sarebbe provveduto al pagamento dei creditori anteriori.

1.3 La corte del merito ha ritenuto, nella contumacia della curatela fallimentare (la quale decideva di non costituirsi nel giudizio di reclamo), che la relazione dei professionisti attestatori non avesse recepito acriticamente i risultati della situazione patrimoniale prodotta dal debitore, ma anzi avesse effettuato rilevanti e motivate rettifiche sul valore di avviamento, sulle immobilizzazioni materiali, sulle rimanenze e su debiti previdenziali e commerciali; che non era neanche censurabile la metodica di controlli a campione dei dati contabili, purchè concentrata sugli elementi di maggiore criticità e importanza in termini quantitativi; che, inoltre, l’attestazione aveva svolto un giudizio non in termini dubitativi, avendo correttamente ipotizzato un’evoluzione del piano attraverso lo strategico contenimento dei costi di gestione, nonchè la contrazione del finanziamento prededucibile sopra ricordato; che il superamento della situazione di mancanza di redditività dell’azienda poteva essere realizzato attraverso: i) la riduzione dei costi tramite i normali canali di approvvigionamento; ii) la riconduzione del valore dell’ammortamento a costi solo figurativi e la cancellazione dei debiti pregressi attraverso l’omologazione del concordato; iii) la crescita del fatturato tramite una gestione ordinaria depurata dai debiti concordatari e con approvvigionamento dei farmaci a prezzi concorrenziali. La corte territoriale ha, inoltre, osservato che lo stesso curatore, ascoltato all’udienza del 10.11.2017, aveva chiarito che l’attuale esercizio provvisorio era stato reso possibile dallo sblocco dei crediti verso la Asl per Euro 74.000 e che una gestione ordinaria in continuità aziendale avrebbe consentito un aumento di valore anche delle rimanenze di magazzino tramite l’aumento del fatturato. La corte di merito ha, dunque, ritenuto, diversamente dalla prima decisione, che la documentazione e l’attestazione presentate dalla società debitrice erano idonee ad illustrare chiaramente il piano e la proposta concordataria ai creditori e che il giudizio di fattibilità (anche economica) del piano dovesse risolversi in senso positivo.

2. La sentenza, pubblicata il 21.11.2017, è stata impugnata dalla curatela fallimentare con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la (OMISSIS) s.n.c. e i soci hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi della L. Fall., art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 162 e 186 bis e art. 2741 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione meramente apparente – si duole dell’erronea valutazione da parte della corte di merito della fattibilità del piano, con particolare riferimento a quella economica, avendo mal esercitato i poteri di controllo giudiziale sul profilo della verifica della idoneità del piano a realizzare il superamento della crisi aziendale e la realizzazione del soddisfacimento dei creditori. Sostiene la curatela ricorrente che il piano di prosecuzione dell’attività aziendale, posto a sostegno della proposta concordataria, si fondava su prospettive del tutto implausibili ed irrealizzabili, come già ritenuto dal tribunale fallimentare. Osserva la ricorrente che le “serie storiche” delle performances pregresse erano tutte fortemente negative (come emergeva dalla stessa proposta concordataria) e che il conto economico prospettico risultava pacificamente negativo sino al 2020 (come risultava dal piano industriale) e che infine gli unici fondi destinati alla soddisfazione dei creditori anteriori sarebbero stati i finanziamenti prededucibili e dunque risorse finanziarie esterne alla fonti di reddito aziendale. Ciò avrebbe determinato – osserva ancora il ricorrente – una prognosi negativa in ordine ad una recuperata capacità reddituale dell’impresa in crisi, e ciò anche in considerazione del maggior peso rivestito da fattori esogeni (crisi del settore e modifica del contesto normativo) rispetto a quelli endogeni (eccessivo peso del finanziamento bancario strumentale all’acquisto della farmacia, elevato costo del personale) responsabili della crisi della impresa in esame. Osserva sempre la curatela come, nel caso di specie, il piano concordatario era carente e non plausibile anche in relazione alla mancata indicazione di azioni specifiche e concrete volte a determinare una situazione di discontinuità rispetto al passato (cd. action plan). Si denuncia inoltre la mancata valutazione da parte della corte di merito della circostanza che le risorse poste a sostegno del piano di soddisfacimento dei creditori erano fornite dal finanziatore esterno direttamente agli organi della società, così determinando la loro confusione con il patrimonio sociale e non potendo essere pertanto considerata propriamente “finanza esterna”, con la conseguenza che, qualora fosse intervenuto il fallimento, le predette risorse finanziarie sarebbero state impiegate secondo l’ordine legittimo delle prelazioni e, dunque, destinate prioritariamente in favore del pagamento dei crediti prededucibili, il cui ammontare, in assenza di un piano concordatario realizzabile, sarebbe stato destinato ad aumentare enormemente e dunque ad erodere completamente la fonte di finanziamento. Osserva, pertanto, la parte ricorrente che su tutti i predetti profili di doglianza qui prospettati la corte distrettuale aveva reso una motivazione evanescente e intrinsecamente contraddittoria. Si evidenzia che la motivazione impugnata aveva confuso debiti e costi di gestione e aveva erroneamente considerato l’ammortamento un “costo figurativo”, incorrendo anche in una erronea valutazione delle rimanenze.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi della L. Fall., art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 160 e art. 161, comma 3, e art. 186 bis e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione meramente apparente – si duole dell’erronea valutazione giudiziale in riferimento all’attestazione del professionista. Osserva la ricorrente che l’attestazione, su cui il tribunale fallimentare deve poter svolgere uno scrutinio diretto per il giudizio di fattibilità del piano e la verifica della veridicità dei dati contabili, non era conforme al modello legale, come anche conformato dalle leges artis dettate dalla prassi e dalle regole previste dall’ordine dei commercialisti.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

3.1.1 La verifica di fondatezza del motivo involge necessariamente l’esame dell’istituto della fattibilità del piano concordatario, e ciò con particolare riferimento al profilo della fattibilità economica.

Ciò richiede un breve excursus dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Sul tema non può non ricordarsi il fondamentale arret di questa Corte rappresentato dalla sentenza espressa nel massimo consesso e di cui al n. 1521 del 23/01/2013.

Il giudice di legittimità, in quella occasione, ha definitivamente chiarito che “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

Dunque, il giudice fallimentare ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Precisano inoltre le Sezioni Unite che il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, da intendersi quest’ultima come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, come tale necessariamente finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

Per vero, la “privatizzazione” dell’attività di apprezzamento del requisito della convenienza – nel senso che tale valutazione rientra ora nella discrezionalità del ceto creditorio che la esprime attraverso la votazione – trova sicura giustificazione nella lettera della Legge Fallimentare. Tuttavia, la “privatizzazione” dell’attività di apprezzamento del requisito della convenienza non comporta certamente anche la “privatizzazione” dell’attività di scrutinio del requisito della fattibilità del piano. Quest’ultimo si sostanzia, invero, in un giudizio di tipo valutativo-prognostico circa l’effettiva conseguibilità degli obiettivi pianificati e la giuridica realizzabilità del programma negoziale, giudizio da cui esula qualsiasi valutazione di valore circa la convenienza ad ottenere da quella soluzione pianificata la migliore soddisfazione possibile dei diritti dei creditori. Ed è affidato al tribunale soprattutto al fine di porre i creditori nelle condizioni di votare in modo informato e di evitare che ad essi venga chiesto di valutare la convenienza di una proposta mostratasi concretamente irrealizzabile ovvero inattuabile.

Ne discende che, correlativamente, spetta ai creditori la valutazione della convenienza della proposta, ossia della sua positività o negatività attraverso il raffronto tra quanto viene offerto negozialmente e quanto ricavabile dalle alternative concretamente praticabili.

Del resto, l’attribuzione ai creditori del giudizio di convenienza della proposta, attraverso la espressione del diritto di voto, non esclude, logicamente ancor prima che giuridicamente, che la previa valutazione sulla fattibilità possa essere confidata al giudice. Comunque, va detto che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013 da ultimo ricordata, non si potrà più dubitare sul presupposto secondo cui la valutazione della convenienza economica della proposta di concordato preventivo spetti esclusivamente ai creditori. Secondo le Sezioni unite, “la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento), rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della verosimiglianza dell’esito e della sua convenienza) è rimesso al giudizio dei creditori, in quanto diretti interessati”. Nessun sindacato sarebbe rimesso al tribunale sull’aspetto pratico-economico della proposta, ossia “sulla correttezza dell’indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori”, e neppure in ordine alla “prognosi di realizzabilità dell’attivo nei termini indicati dall’imprenditore”.

Tuttavia, la Corte non ha mancato di rilevare, in premessa, che il legislatore delle riforme fallimentari, pur valorizzando l’elemento privatistico del concordato preventivo, non ne ha cancellato tutti gli aspetti di carattere pubblicistico, “suggeriti dall’avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell’accordo tra debitore e creditori, nonchè con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia”.

Sicchè, ora, spetta al tribunale di verificare la fattibilità giuridica del concordato, eventualmente esprimendo un giudizio ostativo all’ammissibilità della proposta concordataria, quando le modalità attuative della stessa risultano incompatibili con norme inderogabili. Spetta altresì al tribunale sorvegliare su ciò, che la valutazione dei creditori venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordataria, e che, pertanto, essi “ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni”. Questa Corte ha, quindi, declinato una composita piattaforma di indicazioni nomofilattiche, volte a definire i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità “economica” della proposta, intesa come “prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati”.

Per quanto qui di interesse, occorre anche ricordare che, nell’ambito del controllo giudiziale rientra certamente “una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano”.

Ne discende che – anche sulla base delle superiori considerazioni – con ciò non si può alludere ad un mero controllo formale sull’analiticità e coerenza delle motivazioni, ma a qualcosa di ulteriore, che può essere individuato nel controllo relativo alla razionalità delle argomentazioni dell’attestatore.

3.1.2 Ciò posto, occorre ricordare, per quanto interessa più direttamente la odierna controversia, che la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale L. Fall., ex art. 186-bis, laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).

3.1.2.1 Come già sopra ricordato, le sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 1521-13, hanno affermato il principio per cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato.

Il sindacato di fattibilità non resta difatti escluso dall’attestazione del professionista. Rimane invece riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha a oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti. Quest’ultimo concetto va peraltro razionalmente inteso in rapporto a quanto precisato a proposito della verifica della causa concreta del concordato stesso. E va poi calibrato sul profilo del concordato in continuità aziendale, che riguarda anche la odierna causa.

Dal primo punto di vista deve essere posta in adeguata luce l’implicazione generale del concetto, laddove si è detto (secondo le indicazioni fornite nella sentenza delle sezioni unite sopra ricordata)ì che, realizzandosi il controllo di legittimità in applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, esso deve attuarsi mediante la diretta verifica della “effettiva realizzabilità della causa concreta”.

La causa concreta è da intendersi “come obiettivo specifico perseguito dal procedimento”, di talchè essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (così, sempre Cass., n. 9061/2017, cit. supra).

E’ abbastanza evidente che l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. In realtà, non può esser predicato il primo concetto (il “controllo circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma (così, sempre Cass., n. 9061/2017, cit. supra).

Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato).

Invero, il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza sopra richiamata serve semplicemente ad evidenziare che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (così, ancora Cass., n. 9061/2017, cit. supra).

3.1.2.2 I menzionati principi tanto più vengono in rilievo quando si parli di concordato in continuità aziendale che prevede, come nella specie, un piano pluriennale inteso a superare la crisi aziendale e a soddisfare nel tempo i creditori.

In realtà, in tal caso la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, analisi che sia idonea a verificare che il piano con continuità dimostri la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. 3.1.3 L’impugnata sentenza, svolgendo il sindacato che la fattispecie richiedeva, si è posta in linea con i citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso una valutazione positiva di attitudine e plausibilità del piano concordatario con continuità, in rapporto alla serie di elementi riportati in motivazione, così escludendosi che si possa predicare, nel caso di specie, la invocata violazione di legge.

3.1.3.1 Tali elementi sono stati rinvenuti: a) nell’attitudine della relazione degli attestatori a dimostrare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, anche attraverso una serie di rettifiche sul valore di avviamento, sulle immobilizzazioni materiali, sulle rimanenze e su debiti previdenziali e commerciali; b) nella idoneità della relazione a sostenere un giudizio prognostico di realizzabilità del piano, ipotizzando uno strategico contenimento dei costi di gestione ed evidenziando l’accensione del finanziamento prededucibile volto al pagamento dei creditori anteriori; c) nel superamento della situazione di mancanza di redditività dell’azienda attraverso: i) la riduzione dei costi tramite i normali canali di approvvigionamento; ii) la cancellazione dei debiti pregressi attraverso l’omologazione del concordato; iii) la crescita del fatturato tramite una gestione ordinaria depurata dai debiti concordatari e con approvvigionamento dei farmaci a prezzi concorrenziali.

3.1.3.2 E’ stato inoltre giustificato il giudizio di superamento della crisi aziendale anche in ragione dello “sblocco” dei crediti verso la Asl per Euro 74.000 ed in relazione alla circostanza che una gestione ordinaria, in continuità aziendale, avrebbe consentito un aumento di valore anche delle rimanenze di magazzino tramite l’aumento del fatturato. La corte di merito ha, dunque, ritenuto, diversamente dalla prima decisione, che la documentazione e l’attestazione presentate dalla società debitrice erano idonee ad illustrare chiaramente il piano e la proposta concordataria ai creditori e che il giudizio di fattibilità (anche economica) del piano dovesse risolversi in senso positivo.

3.1.4 Tutte le doglianze che i ricorrenti, nel sopra riferito primo motivo di ricorso, hanno formulato in ordine alla motivazione spesa dalla corte d’appello sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.1.4.1 La sentenza è invero soggetta all’art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel contempo la citata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è da intendere secondo l’interpretazione datane dalle sezioni unite di questa Corte, vale a dire, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per cui, da tale punto di vista, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. U n. 8053-14).

La motivazione impugnata non può essere considerata deficitaria nè secondo il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo stati considerati i fatti storici effettivamente rilevanti ai fini della valutazione istituzionalmente rimessa al giudice del fallimento, nè secondo il disposto dell’art. 132 c.p.c. e dunque sotto il profilo denunciato di vizio riconducibile sotto l’egida applicativa dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1.3.2 In realtà, la Corte distrettuale ripercorre tutte le questioni poste dalla società debitrice a sostegno della realizzabilità della “causa in concreto” del negozio concordatario, spiegando le condizioni fattuali attraverso le quali raggiungere l’obiettivo, da un lato, del superamento della crisi aziendale e, dall’altro, del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e cioè attraverso un ordinato risanamento della gestione ordinaria dell’azienda (depurata dai debiti pregressi e organizzata attraverso una riduzione dei costi di approvvigionamento dei farmaci) ed attraverso la contrazione di un finanziamento, ai sensi della L. Fall., art. 182 quater, da riversare in favore dei creditori concordatari.

3.1.3.3 La parte ricorrente pretenderebbe, invece, una rivalutazione dei contenuti della decisione di merito attraverso una rilettura diretta degli elementi di giudizio posti a sostegno della realizzabilità in concreto del piano concordatario, proponendo doglianze che si pongono, all’evidenza, ben al di là del perimetro di cognizione del giudizio di legittimità e che rientrano, invece, nell’ambito delle valutazioni discrezionali del giudici del merito. Tutte doglianze, in realtà, avrebbero dovuto essere presentare dalla curatela fallimentare innanzi al giudice del riesame, circostanza non avvenuta perchè la curatela ha deciso di rimanere contumace nel giudizio di appello.

Ne consegue la infondatezza delle doglianze così proposte dalla curatela fallimentare.

3.1.4 Del tutto nuova (in quanto presentata solo in questa sede di giudizio) è la censura avanzata, poi, in ordine alla legittimità della previsione, nel piano, della cd. finanza esterna per il pagamento dei debiti preconcordatari e di cui non si può, comunque, condividere la fondatezza, sia perchè la previsione della necessaria “erosione” del finanziamento attraverso il pagamento dei crediti prededucibili medio tempore maturati è riferita dalla curatela all’ipotesi della soluzione fallimentare (in caso di inammissibilità del concordato) e non già a quella concordataria (a cui solo è riferibile, invece, il giudizio di fattibilità economica del piano proposto dal debitore) sia perchè non è stata chiarita dal ricorrente l’allegata non riconducibilità del prestito alla categoria della finanza esterna di cui non è predicabile, com’è noto, la confusione con il patrimonio sociale.

4.1.5 Da ultimo, va segnalato che anche le censure proposte dal ricorrente come violazione di legge si presentano come irricevibili in questo giudizio di legittimità.

Sul punto non è inutile ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità

(Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). E’ stato altresì precisato da questa Corte che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Ciò detto, risulta di tutta evidenza come, nel caso di specie, la dedotta violazione dei sopra citati indici normativi (L. Fall., artt. 160, 161 e 186 bis e art. 2741 c.c.), lungi dal richiedere a questa Corte una ricognizione sul significato normativo degli stessi, è stata invece allegata al fine di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei singoli elementi fattuali di scrutinio della fattibilità economica del piano (analisi riduzione dei costi, utilità del finanziamento prededucibile, sostenibilità dei costi di ammortamento già contratti tramite finanziamento bancario, etc.), rivalutazione che, per quanto sopra già spiegato, non rientra nella cognizione del giudizio di legittimità e che invece è rimessa in via esclusiva al giudice del merito.

3.2 Quanto si qui detto vale, a fortiori, per la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di censura che, articolato, ancora una volta, sotto il profilo della violazione di legge (questa volta della L. Fall., artt. 160,161, comma 3, e art. 186 bis) e del vizio argomentativo, pretenderebbe, anche in questo caso, una rivalutazione diretta del contenuto dell’attestazione del professionista in relazione al giudizio di fattibilità e alla valutazione di veridicità dei dati contabili, senza neanche passare attraverso un vizio argomentativo denunciabile in cassazione nei limiti sopra riferiti.

Sul punto è utile ricordare che in tema di concordato preventivo, il tribunale, pur non potendo esprimere valutazioni in merito all’attestazione resa dal professionista, ha il potere di compiere una penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un’espressione libera e consapevole del voto (Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 28/03/2017).

Orbene, la parte ricorrente pretende una rivalutazione del contenuto dell’attestazione del professionista nei due presupposti sopra ricordati (fattibilità e veridicità dei dati contabili) che non sarebbe consentita neanche ai giudici del merito che, sul punto, devono arrestarsi ad una verifica di legittimità della relazione nei termini di una corretta informazione del ceto creditorio al cui insindacabile giudizio è rimessa la valutazione di convenienza del piano.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi nella misura di Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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