Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. III, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS

DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE VITA BARTOLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 876/2008 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 876 depositata il 12.12.2008, in riforma di una sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, con cui l’Enel Distribuzione s.p.a.

veniva condannata al risarcimento dei danni patiti da D.G. N. a seguito del black out elettrico verificatosi il 27 settembre 2003, rigettava la domanda e riteneva che non era stato provato il danno patrimoniale dell’avaria di generi alimentari conservati nel frigorifero nè il danno esistenziale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..

2. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in quanto il tribunale erroneamente avrebbe ritenuta la prova testimoniale insufficiente, per non aver “specificato la tipologia dei prodotti alimentari che si sarebbero deperiti, nonchè il tipo di congelatore utilizzato”, mentre tali elementi erano dettagliatamente specificati nella deposizione testimoniale.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Per quanto sia prospettato come violazione di norma di legge, la parte ricorrente lamenta il contrasto tra quanto dichiarato effettivamente dal teste in merito ai cibi deteriorati ed al tipo di elettrodomestico utilizzato (esattamente e dettagliatamente specificati secondo la parte ricorrente) e quanto ritenuto dal giudice di appello (assolutamente non specificati, donde la mancanza di prova sul punto).

La censura secondo cui la ricostruzione fattuale, come effettuata dalla sentenza impugnata, è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, Cass. 10/03/2006, n. 5251;

Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202.

4. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., artt. 2967, 1218, 1223, 1226 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se con la sentenza n. 909/2007 emessa dal tribunale di Vallo della Lucania, di cui si chiede la cassazione, il giudice di merito nel censurare ed invalidare l’iter logico seguito dal giudice di prime cure, nell’accertamento del danno patrimoniale lamentato dall’utente e nel liquidare lo stesso, abbia commesso una violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., artt. 2697, 1218, 1223, applicando erroneamente, alla fattispecie concreta, le norme relative al notorio ed all’onere della prova (artt. 115 c.p.c. e art. 2697), nonchè le norme sostanziali che disciplinano l’inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno (artt. 1218, 1223 e 1226 c.c.)”.

5. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito, che è generico ed astratto e, quindi, non conforme ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass. 25.9.2007, n. 19892), come nella fattispecie. Il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

6. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, circa un fatto decisivo e controverso, quale è l’accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale dell’Enel distribuzione nel black-out del 2003.

7. Il motivo è inammissibile per inconferenza del motivo. Infatti il tribunale ha rigettato la domanda non perchè avesse ritenuta non provata la responsabilità contrattuale dell’Enel. La sentenza impugnata, implicitamente applicando in modo corretto i principi sul riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533;

S.U. n. 577/2008), ha ritenuto che competeva all’Enel distribuzione provare che l’inadempimento nella fornitura di energia era a lei non imputabile e che tale prova non era stata fornita.

La stessa sentenza ha rigettato la domanda, non perchè non fosse provato l’inadempimento colpevole della convenuta appellante, ma perchè la parte attrice non aveva provato il danno subito, la cui prova, invece gravava sulla parte attrice, creditrice della prestazione non adempiuta.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046). L’inconferenza del motivo – infatti – comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650).” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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