Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 263/2016 proposto da:

D.B. MARMI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE, 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE

BELARDINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2872/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/05/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento per Iva dell’anno d’imposta 2004, la cui impugnazione per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, è stata respinta dal giudice di prime cure in forza della ritenuta validità della notificazione effettuata in data 7/1/08, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente in quanto “propone gli stessi motivi del ricorso introduttivo censurando l’atto impugnato ma non le motivazioni della sentenza opposta”;

2. l’odierna ricorrente lamenta la violazione: 1) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per “erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello nonostante l’odierna parte ricorrente nel proprio atto di appello abbia compiutamente esposto le proprie ragioni al fine di confutare le motivazioni della decisione assunta dal giudice di prime cure”; 2) dell’art. 116 c.p.c., artt. 2700,2193 e 2300 c.c., per non avere “il Giudice di secondo grado considerato che i mezzi di prova acquisiti in giudizio dimostravano la non tempestività e/o validità delle notificazioni della cartella per cui è causa”; 3) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), non costituendo la tardività della notifica vizio proprio della cartella legittimante esclusivamente il concessionario a contraddire;

3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il primo motivo di ricorso è fondato, restando superate le eccezioni di inammissibilità svolte dalla controricorrente (poichè il ricorso non difetta di autosufficienza nè riguarda questioni di merito) ed assorbiti i restanti motivi secondo e terzo (per mancanza di interesse ad impugnare le argomentazioni svolte nel merito dalla C.T.R., a fronte di un decisum in termini di mera inammissibilità);

5. dai motivi di appello trascritti a pag. 20-21 del ricorso (e dalla stessa sentenza impugnata) emerge che la contribuente aveva mosso specifiche censure non già contro “l’atto impugnato” bensì contro la sentenza della C.T.P.; e d’altro canto è consolidato l’orientamento non formalistico di questa Corte circa il requisito della specificità dei motivi posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (ex plurimis, Cass. 23053/16, 20532/16, 12067/16, 22781/14, 1224/07), fondato sul rilievo che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni disattese dal giudice di primo grado ben possa essere giustificata dal fatto che il dissenso investa la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. 16136/16, 14908/14);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA