Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19467 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017), n. 19467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 263/2016 proposto da:
D.B. MARMI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in
persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DEL FANTE, 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE
BELARDINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2872/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 20/05/2015;
vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla
controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento per Iva dell’anno d’imposta 2004, la cui impugnazione per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, è stata respinta dal giudice di prime cure in forza della ritenuta validità della notificazione effettuata in data 7/1/08, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente in quanto “propone gli stessi motivi del ricorso introduttivo censurando l’atto impugnato ma non le motivazioni della sentenza opposta”;
2. l’odierna ricorrente lamenta la violazione: 1) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per “erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello nonostante l’odierna parte ricorrente nel proprio atto di appello abbia compiutamente esposto le proprie ragioni al fine di confutare le motivazioni della decisione assunta dal giudice di prime cure”; 2) dell’art. 116 c.p.c., artt. 2700,2193 e 2300 c.c., per non avere “il Giudice di secondo grado considerato che i mezzi di prova acquisiti in giudizio dimostravano la non tempestività e/o validità delle notificazioni della cartella per cui è causa”; 3) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), non costituendo la tardività della notifica vizio proprio della cartella legittimante esclusivamente il concessionario a contraddire;
3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il primo motivo di ricorso è fondato, restando superate le eccezioni di inammissibilità svolte dalla controricorrente (poichè il ricorso non difetta di autosufficienza nè riguarda questioni di merito) ed assorbiti i restanti motivi secondo e terzo (per mancanza di interesse ad impugnare le argomentazioni svolte nel merito dalla C.T.R., a fronte di un decisum in termini di mera inammissibilità);
5. dai motivi di appello trascritti a pag. 20-21 del ricorso (e dalla stessa sentenza impugnata) emerge che la contribuente aveva mosso specifiche censure non già contro “l’atto impugnato” bensì contro la sentenza della C.T.P.; e d’altro canto è consolidato l’orientamento non formalistico di questa Corte circa il requisito della specificità dei motivi posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (ex plurimis, Cass. 23053/16, 20532/16, 12067/16, 22781/14, 1224/07), fondato sul rilievo che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni disattese dal giudice di primo grado ben possa essere giustificata dal fatto che il dissenso investa la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. 16136/16, 14908/14);
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017