Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19466 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 4025/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.1.09, depositato il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.N.A. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 7 maggio2009 che ha condannato il Ministero dell’economia al pagamento di Euro 4.750,00, in accoglimento parziale della domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al Tar Campania il 2 luglio 1990, non ancora definito il 27 giugno 2008, data di presentazione della domanda ex legge n. 89/2001, avendo ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata da1l’amministrazione.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso censura l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto all’equa riparazione, la liquidazione dell’indennizzo in soli Euro 1.000,00 annui, la mancata concessione del bonus di Euro 2.000,00.

E’ fondata la censura relativa all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

E’ costante orientamento di questa corte che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. n. 27719/2009, 3325, 1886, 20564 del 2010; 478/2011).

Pertanto la durata del giudizio presupposto, ai fini della valutazione della domanda di equa riparazione, deve essere determinata a decorrere dal 29 novembre 1978.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa diciotto anni si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a Euro 500,00 per anno e quindi la somma complessiva di Euro 9.000,00.

In mancanza di specifica allegazione di particolari circostanze specifiche che giustifichino l’attribuzione di un ulteriore somma di Euro 2.000,00, la relativa domanda può essere rigettata.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione possono essere liquidate previa compensazione fino alla metà, attesa la parziale soccombenza.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 9.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; compensa fino alla metà le spese dell’intero giudizio e condanna il Ministero al pagamento della restante metà liquidandole in Euro 485,00 (Euro 245,00 per diritti ed Euro 190,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 485,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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