Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19466 del 20/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19466 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

Data pubblicazione: 20/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 10613-2017 proposto da:
A.A.

– ricorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNAI,1 di INIPIRIA, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANO SPINA.

RILEVATO

che con ordinanza in data 1-13 marzo 2017 il Tribunale di Imperia
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.A. per la
ricusazione del giudice dottor Roberto De Martino, nell’ambito del
procedimento di lavoro nr. 233-1/2011 ex Tribunale di Sanremo, vertente
tra A.A. e B.B.;

che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, personalmente , A.A.

PROC. nr . 10613/2017 RG

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ai sensi
dell’articolo 380 bis codice di procedura civile

CONSIDERATO
che il A.A. assume: la nullità dell’ordinanza per essere stata
notificata alla parte personalmente e non presso il difensore ( di cui egli era
privo) ; per avere erroneamente dichiarato la inammissibilità della istanza di

per violazione degli articoli 383 e 384 cod.proc.civ.; per nullità, in relazione
agli articoli 112 e 132 comma 4 cod.proc.civ.;
lamentando la

per vizio di motivazione,

mancanza di un’adeguata ricostruzione storica, logica,

giuridica della vicenda

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
che concorrono, infatti, al rilievo di inammissibilità plurime ragioni ,
ciascuna autonomamente determinante:
la mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato
iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale ( art. 365
cod.proc.civ.);
la non proponibilità del ricorso straordinario in Cassazione avverso il
provvedimento di rigetto della istanza di ricusazione, che non ha
carattere definitivo, in quanto l’eventuale vizio causato dalla
incompatibilità del giudice ricusato si risolve in un motivo di nullità
dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza emessa
( Cass.civ. sez. VI, 9.2.2016 nr. 2562; 3.2.2015 nr. 1932;
27.6.2012 nr. 10721; sez. I 4.9.2009 nr. 19209)
– la mancata notifica del ricorso in questa sede depositato;

che ,pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di Consiglio
ex art. 375 cod.proc.civ.;

che non vi è luogo a refusione delle spese, per la assenza di una parte
intimata;

che la parte ha prodotto una comunicazione della segreteria del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Imperia del 18
luglio 2016, avente ad oggetto la intervenuta ammissione al patrocinio a

2

ricusazione per mancata indicazione di motivi specifici e di mezzi di prova;

PROC. nr . 10613/2017 RG

spese dello Stato e non anche il provvedimento del Consiglio dell’Ordine né
comunque risulta la riferibilità della nota in atti al giudizio nel cui ambito è
stata proposta la istanza di ricusazione;

che, pertanto, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1
co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR
115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del

dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
Dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA