Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19466 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. III, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO

II n. 445, presso lo studio dell’avvocato LUCA ROSSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MIRABELLI CARMELA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 801/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 28.10.08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta con atto 1^ giugno 2007 da I.C. contro C.R., ha dichiarato risolto, per morosità, il contratto di affitto inter partes con condanna della C. al pagamento dei canoni non corrisposti, pari a Euro 36.000,00 nonchè al rilascio del fondo e al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente C., la Corte di appello di Catanzaro, nel contraddittorio dell’ I. che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione, con sentenza 28 ottobre – 17 novembre 2008 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata ha proposto ricorso con atto 17 novembre 2009 e date successive la C., affidato a un motivo.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5,) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione , l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che se si lamenta (come nella specie) un vizio della motivazione la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1^ ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), non controverso che nella specie fa totalmente difetto, quanto all’unico motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5, la puntuale indicazione di cui sopra (quanto al fatto controverso), è palese che deve dichiararsene la inammissibilità (in argomento, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

E’ sufficiente, al riguardo, considerare che nella memoria in questione la difesa di parte ricorrente, trascritti alcuni passaggi del proprio ricorso, afferma, testualmente: dopo aver letto i predetti passi estrapolati dal ricorso della .. nella parte dedicata alla illustrazione del motivo, appare sufficientemente esposta l’indicazione del fatto controverso.

Certo – per contro – come sottolineato nella relazione e nella pacifica giurisprudenza di questa Corte ivi richiamata (cui, tra le tantissime, adde, ad esempio, Cass., sez. un., 24 ottobre 2008, n. 25117; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589) – e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente nei propri scritti difensivi – che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, è palese la inammissibilità del ricorso.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso – nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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